Commissione europea - Rue Joseph 11,
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Altri documenti utili:
Delimitata la sfera di autonomia
della BCE
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/cronache/archivio/giurisprudenza/bce.html
(R. Calvano)
Con la sentenza resa dalla Corte di giustizia nelle cause C-11/00 e
C-15/00 su ricorso della Commissione sostenuta dal Consiglio, dal
Parlamento e dai Paesi Bassi sono state annullate le decisioni della
banca centrale europea (bce) e della banca europea per gli investimenti
(bei) relative alla prevenzione delle frodi e alla cooperazione con
l'ufficio europeo per la lotta antifrode (olaf) istituito nel 1999, i
cui poteri per effettuare indagini amministrative all'interno delle
istituzioni e degli organismi comunitari sono stabiliti in un
regolamento comunitario del 1999. La BCE nonché la BEI avevano
invece deciso di riservare ai propri servizi interni la
possibilità di condurre indagini del genere all'interno delle
loro strutture, ritenendo inapplicabile al proprio interno il relativo
regolamento comunitario. La Corte ricorda nella pronuncia che
nonostante il Trattato CE conferisca alla BCE e alla BEI
un'indipendenza per assolvere i propri compiti, questa autonomia non ha
lo scopo di distaccarle completamente dalla Comunità europea
nè di sottrarle a qualsiasi norma di diritto comunitario. 9
settembre 2003
(la sentenza è tratta dal sito www.curia.eu.int)
SENTENZA DELLA CORTE
10 luglio 2003
«Banca centrale europea (BCE) - Decisione 1999/726/CE, relativa
alla prevenzione delle frodi - Protezione degli interessi finanziari
delle Comunità - Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) -
Regolamento (CE) n. 1073/1999 - Applicabiltà alla BCE -
Eccezioni d'illegittimità - Ricevibilità - Indipendenza
della BCE - Art. 108 CE - Fondamento normativo - Art. 280 CE -
Consultazione della BCE - Art. 105, n. 4, CE -
Proporzionalità»
Nella causa C-11/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente
dai sigg. C.W.A. Timmermans, H.P. Hartvig e U. Wölker, quindi dai
sigg. J.-L. Dewost, H.P. Hartvig e U. Wölker, in qualità di
agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
sostenuta da
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato inizialmente dal sig. M.A.
Fierstra, quindi dalla sig.ra J. van Bakel, in qualità di agenti,
da
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. J. Schoo e H. Duintjer
Tebbens, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
e da
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dalla sig.ra J. Aussant
nonché dai sigg. F. van Craeyenest e F. Anton, in qualità
di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
intervenienti,
contro
Banca centrale europea, rappresentata dal sig. A. Sáinz de
Vicuña e dalla sig.ra C. Zilioli, in qualità di agenti,
assistiti dal sig. A. Dashwood, barrister, con domicilio eletto in
Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Banca centrale
europea 7 ottobre 1999, 1999/726/CE, relativa alla prevenzione delle
frodi (BCE/1999/5) (GU L 291, pag. 36),
LA CORTE,
composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg.
J.-P. Puissochet, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione,
dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore), P. Jann
e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dai sigg. S. von
Bahr e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 3 luglio
2002, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata
dal sig. M. Petite, in qualità di agente, il Regno dei Paesi
Bassi, dal sig. N. Bel, in qualità di agente, il Parlamento, dai
sigg. J. Schoo e H. Duintjer Tebbens, il Consiglio, dalla sig.ra J.
Aussant, nonché dai sigg. F. van Craeyenest e F. Anton e la
Banca centrale europea, dal sig. A. Sáinz de Vicuña e
dalla sig.ra C. Zilioli, assistiti dal sig. A. Dashwood,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza
del 3 ottobre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il
14 gennaio 2000, in forza dell'art. 230 CE la Commissione delle
Comunità europee ha chiesto l'annullamento della decisione della
Banca centrale europea 7 ottobre 1999, 1999/726/CE, relativa alla
prevenzione delle frodi (BCE/1999/5) (GU L 291, pag. 36; in prosieguo:
la «decisione impugnata»).
2.
Con ordinanze del presidente della Corte 7 settembre 2000, il Regno dei
Paesi Bassi, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea
sono stati autorizzati ad intervenire a sostegno delle conclusioni
della Commissione.
Contesto normativo
Diritto primario
3.
Ai sensi dell'art. 2 CE:
«La Comunità ha il compito di promuovere nell'insieme
della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e
di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle
politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno
sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività
economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale,
la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non
inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza
dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente
ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il
miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione
economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri».
4.
Secondo l'art. 4 CE:
«1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati membri
e della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo
previsti dal presente trattato, l'adozione di una politica economica
che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli
Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi
comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato
aperta e in libera concorrenza.
2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure
previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fissazione
irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzione
di una moneta unica, l'ecu, nonché la definizione e la
conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio
uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la
stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di
sostenere le politiche economiche generali nella Comunità
conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera
concorrenza.
3. Queste azioni degli Stati membri e della Comunità implicano
il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze
pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei
pagamenti sostenibile».
5.
L'art. 8 CE così prevede:
«Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente
trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato
SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che
agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e
dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato statuto del
SEBC) allegati al trattato stesso».
6.
L'art. 105, nn. 1-4, CE, dispone quanto segue:
«1. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento
della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della
stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche
generali nella Comunità al fine di contribuire alla
realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti
nell'articolo 2. Il SEBC agisce in conformità del principio di
un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una
efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui
all'articolo 4.
2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:
- definire e attuare la politica monetaria della Comunità;
- svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni
dell'articolo 111;
- detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati
membri;
- promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
(...)
4. La BCE viene consultata:
- in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle
sue competenze;
(...)».
7.
L'art. 108 CE così dispone:
«Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei
doveri loro attribuiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC,
né la BCE né una banca centrale nazionale né un
membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o
accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai
governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le
istituzioni e gli organi comunitari nonché i governi degli Stati
membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di
influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche
centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti».
8.
Ai sensi dell'art. 280, nn. 1 e 4, CE:
«1. La Comunità e gli Stati membri combattono contro la
frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi
finanziari della Comunità stessa mediante misure adottate a
norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere
una protezione efficace negli Stati membri.
(...)
4. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo
251, previa consultazione della Corte dei conti, adotta le misure
necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che
lede gli interessi finanziari della Comunità, al fine di
pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati
membri. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale
nazionale o l'amministrazione della giustizia negli Stati membri».
9.
L'art. 287 CE così prevede:
«I membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei
comitati e parimenti i funzionari e agenti della Comunità sono
tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare
le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto
professionale e in particolare quelle relative alle imprese e
riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro
costi».
10.
Lo statuto del SEBC è oggetto di un protocollo allegato al
Trattato CE. Il suo art. 12, n. 3, così dispone:
«Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che
determina l'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi
decisionali».
11.
L'art. 27 dello statuto del SEBC, intitolato «Revisione dei
conti» così prevede:
«27.1 La contabilità della BCE e delle banche centrali
nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti proposti
dal consiglio direttivo ed accettati dal consiglio. I revisori hanno
pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della
BCE e delle banche centrali nazionali e per essere pienamente informati
sulle loro operazioni.
27.2 Le disposizioni dell'art. 248 del presente trattato si applicano
soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione della
BCE».
12.
L'art. 36, n. 1, dello statuto del SEBC così dispone:
«Il consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo,
stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE».
Diritto derivato
13.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo:
l'«OLAF») è stato istituito con la decisione della
Commissione 28 aprile 1999, 1999/352/CE, CECA, Euratom (GU L 136, pag.
20), adottata sul fondamento degli artt. 162 del trattato CE (divenuto
art. 218 CE), 16 del trattato CECA e 131 del trattato CEEA.
14.
L'art. 2 della decisione 1999/352, che definisce le funzioni dell'OLAF,
così prevede al suo n. 1:
«L'[OLAF] esercita le competenze della Commissione in materia di
indagini amministrative esterne al fine di intensificare la lotta
contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività
illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità,
nonché ai fini della lotta contro le frodi inerenti a qualsiasi
fatto o atto compiuto in violazione di disposizioni comunitarie.
L'[OLAF] ha il compito di svolgere indagini amministrative interne
miranti a quanto segue:
a) lottare contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra
attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle
Comunità,
b) ricercare i fatti gravi, connessi con l'esercizio di attività
professionali, che possano costituire un inadempimento degli obblighi
dei funzionari ed agenti delle Comunità perseguibile in sede
disciplinare o penale o che possano costituire inadempimento degli
obblighi analoghi incombenti ai membri delle istituzioni e organi, dei
dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, degli
organi e degli organismi cui non si applica lo statuto dei funzionari
delle Comunità europee o il regime applicabile agli altri agenti.
L'[OLAF] esercita le relative competenze della Commissione, come
definite dalle disposizioni dei trattati, nell'ambito, nei limiti e
secondo le modalità da questi definiti.
All'[OLAF] possono essere affidate, dalla Commissione nonché
dagli altri organismi, organi e istituzioni, missioni di indagine in
altri settori».
15.
L'art. 3 della decisione 1999/352 così dispone:
«L'[OLAF] esercita in piena indipendenza i poteri d'indagine di
cui all'articolo 2, paragrafo 1. Nell'esercizio delle sue competenze,
il direttore dell'[OLAF] non sollecita né accetta istruzioni
dalla Commissione, da governi, da altre istituzioni o da organi od
organismi».
16.
L'art. 4 della decisione 1999/352 prevede quanto segue:
«E' istituito un comitato di vigilanza la cui composizione e le
cui competenze sono determinate dal legislatore comunitario. Il
comitato esercita un controllo regolare sull'esercizio della funzione
d'indagine dell'[OLAF]».
17.
Secondo l'art. 5 della decisione 1999/352:
«1. L'[OLAF] è posto sotto la direzione di un direttore
nominato dalla Commissione, di concerto con il Parlamento europeo e col
Consiglio, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta.
(...)
2. La Commissione esercita nei confronti del direttore i poteri
spettanti all'autorità che ha il potere di nomina. I
provvedimenti in forza degli articoli 87, 88 e 90 dello statuto dei
funzionari delle Comunità europee sono adottati con decisione
motivata della Commissione, sentito il comitato di vigilanza. La
decisione viene comunicata per conoscenza al Parlamento europeo ed al
Consiglio».
18.
Ai sensi dell'art. 6 della decisione 1999/352:
«1. Nei confronti del personale dell'[OLAF] il direttore esercita
i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità
europee all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime
applicabile agli altri agenti di tali Comunità
all'autorità competente per concludere i contratti d'assunzione.
(...)
2. II direttore, sentito il comitato di vigilanza, comunica
tempestivamente al direttore generale del bilancio un progetto
preliminare di bilancio da iscrivere nella linea particolare del
bilancio generale annuale relativo all'[OLAF].
3. Il direttore è l'ordinatore per l'esecuzione della linea di
bilancio particolare della parte A del bilancio relativa all'[OLAF] [e
delle linee specifiche antifrode della parte B]. (...)
4. Le decisioni della Commissione relative alla propria organizzazione
interna si applicano all'[OLAF] in quanto compatibili con le
disposizioni del legislatore comunitario riguardanti l'[OLAF] stesso,
nonché con la presente decisione e le sue modalità
d'applicazione».
19.
In forza dell'art. 7 della decisione 1999/352, quest'ultima «ha
effetto dal giorno dell'entrata in vigore del regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte
dall'[OLAF]».
20.
Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio
1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta
antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1), è stato adottato sul
fondamento dell'art. 280 CE.
21.
I quattro primi considerando di questo regolamento prevedono:
«(1) considerando che le istituzioni e gli Stati membri
attribuiscono grande importanza alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità ed alla lotta contro la frode e ogni altra
attività illecita lesiva degli interessi finanziari comunitari;
(...)
(2) considerando che la tutela degli interessi finanziari delle
Comunità riguarda non solo la gestione degli stanziamenti di
bilancio, ma si estende a qualsiasi misura che incida o possa incidere
sul loro patrimonio;
(3) considerando che è necessario dispiegare tutti i mezzi
disponibili per conseguire tali obiettivi, tenuto conto in particolare
del compito di svolgere indagini conferito a livello comunitario (...);
(4) considerando che per potenziare i mezzi di lotta antifrode, la
Commissione, nel rispetto del principio dell'autonomia di
organizzazione interna di ciascuna istituzione, ha istituito nel suo
ambito (...) l'[OLAF], incaricato di svolgere le indagini
amministrative contro le frodi; che essa ha dotato [l'OLAF] di piena
indipendenza nell'esercizio della sua funzione di indagine».
22.
Il settimo considerando del regolamento n. 1073/1999 precisa che,
«alla luce della necessità di potenziare la lotta contro
la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva
degli interessi finanziari delle Comunità, l'[OLAF] deve potere
effettuare indagini interne in tutte le istituzioni, tutti gli organi e
tutti gli organismi istituiti dai trattati CE e Euratom o sulla base
dei medesimi (...)».
23.
Il decimo considerando del medesimo regolamento prevede che le indagini
svolte dall'OLAF «devono essere condotte in base al trattato, e
in particolare al protocollo sui privilegi e sulle immunità
delle Comunità, nel rispetto dello statuto dei funzionari delle
Comunità europee e del regime applicabile agli altri
agenti[,denominato] 'lo statuto' [nel presente regolamento,]
nonché nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, in particolare del principio
dell'equità, del diritto della persona coinvolta a esprimersi
sui fatti che la riguardano e del diritto a che la conclusione
dell'indagine si fondi unicamente su elementi aventi valore
probatorio». Il detto considerando precisa ancora che «a
tal fine le istituzioni, organi e organismi dovranno determinare le
condizioni e le modalità secondo le quali devono svolgersi le
indagini interne».
24.
Ai sensi del dodicesimo considerando del regolamento n. 1073/1999,
«per garantire l'indipendenza dell'[OLAF] nell'esecuzione dei
suoi compiti, è opportuno attribuire al suo direttore il potere
di avviare le indagini di propria iniziativa».
25.
Secondo il diciottesimo considerando di questo regolamento, «le
indagini amministrative devono svolgersi sotto la direzione del
direttore dell'[OLAF], in piena autonomia rispetto alle istituzioni,
agli organi ed agli organismi e rispetto al comitato di
vigilanza».
26.
Il ventunesimo considerando del regolamento n. 1073/1999 precisa che
«il conferimento ad un [Ufficio europeo per la lotta antifrode]
indipendente del compito di svolgere indagini amministrative esterne
rispetta appieno il principio di sussidiarietà di cui
all'articolo 5 del trattato CE» e che «attraverso
l'attività di un simile [Ufficio europeo per la lotta antifrode]
si potrà rendere più efficace la lotta contro le frodi,
la corruzione ed ogni altra attività illecita lesiva degli
interessi finanziari della Comunità e che in tal modo si
rispetta anche il principio di proporzionalità».
27.
L'art. 1 del regolamento n. 1073/1999 così prevede:
«1. Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione
e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari
della Comunità europea, l'[OLAF] esercita le competenze di
indagine conferite alla Commissione dalla normativa comunitaria e dagli
accordi vigenti in questi settori.
(...)
3. All'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi
istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi [denominat]i 'le
istituzioni, gli organi e gli organismi' [dal presente regolamento],
l'[OLAF] svolge le indagini amministrative volte a:
- lottare contro la frode, la corruzione e ogni altra attività
illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità
europea;
- ricercare a tal fine i fatti gravi, connessi all'esercizio di
attività professionali, che possono costituire un inadempimento
agli obblighi dei funzionari e agenti delle Comunità,
perseguibile in sede disciplinare o penale o un inadempimento agli
obblighi analoghi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei
dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, degli
organi e degli organismi cui non si applica lo statuto».
28.
Ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 1073/1999:
«Ai sensi del presente regolamento si intende per 'indagine
amministrativa' (...) denominata 'indagine' [da questo regolamento,]
l'insieme dei controlli, delle verifiche e delle operazioni che gli
agenti dell'[OLAF] svolgono nell'esercizio delle loro funzioni, a norma
degli articoli 3 e 4, al fine di conseguire gli obiettivi definiti
all'articolo 1 e di accertare, ove opportuno, l'irregolarità
delle attività controllate. Queste indagini non incidono sulla
competenza degli Stati membri in materia di azione penale».
29.
Sotto la rubrica «Indagini interne», l'art. 4 del
regolamento n. 1073/1999 dispone:
«1. Nei settori di cui all'articolo 1, l'[OLAF] svolge le
indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e
degli organismi (...) denominate 'le indagini interne' [dal presente
regolamento].
Tali indagini interne sono condotte nel rispetto delle norme dei
trattati, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle
immunità, nonché dello statuto, alle condizioni e secondo
le modalità stabilite dal presente regolamento nonché
dalle decisioni adottate da ciascuna istituzione, organo od organismo.
Le istituzioni si concertano sulla disciplina da istituire con tali
decisioni.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al primo paragrafo:
- l'[OLAF] ha accesso senza preavviso e senza ritardo a qualsiasi
informazione in possesso delle istituzioni, degli organi o degli
organismi nonché ai locali dei medesimi. L'[OLAF] ha la
facoltà di controllare la contabilità delle istituzioni,
degli organi e degli organismi. L'[OLAF] può riprodurre e
ottenere estratti di qualsiasi documento e del contenuto di qualsiasi
supporto di dati in possesso delle istituzioni, degli organi e degli
organismi ed all'occorrenza prendere possesso di questi documenti o
informazioni per evitare qualsiasi rischio di sottrazione,
- l'[OLAF] può chiedere informazioni orali ai membri delle
istituzioni e degli organi, ai dirigenti degli organismi, nonché
al personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi.
(...)
4. Le istituzioni, gli organi e gli organismi sono informati quando
agenti dell'[OLAF] svolgono un'indagine nei loro locali e quando
consultano un documento o chiedono un'informazione in possesso di
queste istituzioni, organi e organismi.
5. Qualora dalle indagini emerga la possibilità di un
coinvolgimento individuale di un membro, di un dirigente, di un
funzionario od agente, l'istituzione, l'organo o l'organismo di
appartenenza ne è informato.
Nei casi che richiedano che sia mantenuto il segreto assoluto ai fini
dell'indagine o che esigano il ricorso a mezzi d'investigazione di
competenza di un'autorità giudiziaria nazionale, questa
informazione può essere differita.
6. Fatte salve le norme dei trattati, in particolare del protocollo sui
privilegi e sulle immunità, nonché le disposizioni dello
statuto, la decisione adottata da ogni istituzione, organo o organismo,
di cui al primo paragrafo, contiene norme riguardanti in particolare:
a) l'obbligo per i membri, funzionari ed agenti delle istituzioni e
degli organi, nonché per i dirigenti, funzionari e agenti degli
organismi, di cooperare con gli agenti dell'[OLAF] e di informarli;
b) le procedure che gli agenti dell'[OLAF] devono osservare
nell'esecuzione delle indagini interne nonché le garanzie dei
diritti delle persone interessate da un'indagine interna».
30.
L'art. 5, secondo comma, del regolamento n. 1073/1999 così
prevede:
«Le indagini interne sono avviate con decisione del direttore
dell'[OLAF], di propria iniziativa o su richiesta dell'istituzione,
dell'organo o dell'organismo in cui dovranno svolgersi».
31.
L'art. 6 di questo regolamento, intitolato «Esecuzione delle
indagini», così dispone:
«1. Il direttore dell'[OLAF] dirige l'esecuzione delle indagini.
2. Per eseguire i loro compiti, gli agenti dell'[OLAF] presentano una
procura scritta, indicante la loro identità e qualifica.
3. Gli agenti dell'[OLAF] incaricati di un'indagine devono essere
muniti, per ogni loro intervento, di un mandato scritto del direttore,
indicante l'oggetto della medesima.
4. Nel corso dei controlli e delle verifiche in loco, gli agenti
dell'[OLAF] si comportano conformemente alle regole e agli usi vigenti
per i funzionari dello Stato membro interessato, allo statuto
nonché alle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1,
secondo comma.
5. Le indagini si svolgono in modo continuativo per un periodo di tempo
che deve essere proporzionato alle circostanze ed alla
complessità del caso.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità
competenti, secondo le disposizioni nazionali, forniscono agli agenti
dell'[OLAF] il contributo necessario all'assolvimento dei loro compiti.
Le istituzioni e gli organi provvedono affinché i loro membri e
il loro personale, e gli organismi provvedono affinché i loro
dirigenti forniscano agli agenti dell'[OLAF] il contributo necessario
all'assolvimento dei loro compiti».
32.
Ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 1073/1999, intitolato
«Obbligo di informare l'[OLAF]»:
«1. Le istituzioni, gli organi e gli organismi comunicano senza
indugio all'[OLAF] qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di
frode o di corruzione o ad ogni altra attività illecita.
2. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli Stati
membri nei limiti consentiti dal diritto nazionale, trasmettono su
richiesta dell'[OLAF] o di propria iniziativa, ogni documento e
informazione di cui dispongono, relativi ad una indagine interna in
corso.
(...)
3. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli Stati
membri nei limiti consentiti dal diritto nazionale, trasmettono inoltre
all'[OLAF] ogni documento e informazione in loro possesso ritenuti
pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e
contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi
finanziari delle Comunità».
33.
L'art. 8 dello stesso regolamento, intitolato «Riservatezza e
tutela dei dati», ai suoi nn. 2 e 4 enuncia quanto segue:
«2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma
nell'ambito di indagini interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e
godono della tutela concessa dalla normativa vigente per le istituzioni
delle Comunità europee.
In particolare, tali informazioni possono essere comunicate solo a
coloro che, nelle istituzioni delle Comunità europee, ovvero
degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro
funzioni, e non possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta
contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra
attività illecita.
(...)
4. Il direttore dell'[OLAF] e i membri del comitato di vigilanza di cui
all'articolo 11 vegliano sull'applicazione delle disposizioni del
presente articolo nonché degli articoli 286 e 287 del trattato
CE».
34.
L'art. 9 del detto regolamento così prevede:
«1. Al termine di un'indagine, l'[OLAF] redige sotto
l'autorità del direttore una relazione che contiene in
particolare i fatti accertati, l'eventuale indicazione del danno
finanziario e le conclusioni dell'indagine, incluse le raccomandazioni
del direttore dell'[OLAF] sui provvedimenti da prendere.
2. Queste relazioni sono redatte tenendo conto delle prescrizioni di
procedura previste nella legislazione nazionale dello Stato membro
interessato. Le relazioni così elaborate costituiscono elementi
di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato
membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e
alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli
ispettori amministrativi nazionali. Le relazioni sono soggette alle
medesime regole di valutazione riguardanti le relazioni amministrative
nazionali e hanno valore identico ad esse.
(...)
4. La relazione redatta in seguito a un'indagine interna ed ogni
documento utile ad essa pertinente sono trasmessi all'istituzione,
all'organo o all'organismo interessato. Le istituzioni, gli organi e
gli organismi danno alle indagini interne il seguito richiesto dalle
risultanze ottenute, in particolare sul piano disciplinare e
giudiziario, e ne informano il direttore dell'[OLAF] entro la scadenza
fissata da quest'ultimo nelle conclusioni della sua relazione».
35.
L'art. 11 del regolamento n. 1073/1999 dispone quanto segue:
«1. Il comitato di vigilanza, controllando regolarmente
l'esecuzione della funzione di indagine, garantisce l'indipendenza
dell'[OLAF].
(...)
2. Esso è composto da cinque personalità esterne
indipendenti, in possesso nei rispettivi paesi dei requisiti necessari
per l'esercizio di alte funzioni in rapporto col settore di
attività dell'[OLAF]. Esse sono nominate di comune accordo dal
Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.
(...)
5. Nell'adempimento dei loro doveri, [i membri del comitato di
vigilanza] non sollecitano né accettano istruzioni da alcun
governo, istituzione, organo od organismo.
(...)
7. Il direttore trasmette ogni anno al comitato di vigilanza il
programma delle attività dell'[OLAF] di cui all'articolo 1 del
presente regolamento. Il direttore tiene regolarmente informato il
comitato delle attività dell'[OLAF], delle sue indagini, dei
loro risultati e dei provvedimenti conseguenti alle indagini. Nei casi
in cui un'indagine sia in corso da più di nove mesi il direttore
informa il comitato di vigilanza delle ragioni che non permettono
ancora di concludere l'indagine e del prevedibile periodo di tempo
necessario per concluderla. Il direttore informa il comitato dei casi
in cui l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato non hanno dato
seguito alle raccomandazioni che egli ha formulato. Il direttore
informa il comitato dei casi che rendono necessaria la trasmissione di
informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro.
8. Il comitato di vigilanza adotta almeno una relazione sulle
attività ogni anno e l[a] trasmette alle istituzioni. Il
comitato può presentare relazioni al Parlamento europeo, al
Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sui risultati e i
provvedimenti conseguenti alle indagini svolte dall'[OLAF]».
36.
L'art. 12 del regolamento n. 1073/1999 è relativo al direttore
dell'OLAF. Oltre a ripetere talune precisazioni contenute nella
decisione 1999/352, esso così prevede al suo n. 3:
«Il direttore non sollecita né accetta istruzioni da alcun
governo, istituzione, organo od organismo nell'adempimento dei doveri
relativi all'avvio ed allo svolgimento delle indagini esterne ed
interne ed alla presentazione delle relazioni redatte su conclusione
delle stesse. Qualora il direttore ritenga che un provvedimento
adottato dalla Commissione comprometta la propria indipendenza
può presentare ricorso contro la propria istituzione davanti
alla Corte di giustizia.
Il direttore riferisce regolarmente al Parlamento europeo, al
Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sui risultati delle
indagini svolte dall'[OLAF], nel rispetto della riservatezza delle
medesime nonché dei diritti legittimi delle persone interessate
e, ove opportuno, delle norme nazionali in materia di procedimenti
giudiziari.
Queste istituzioni assicurano il rispetto della riservatezza delle
indagini svolte dall'[OLAF], dei diritti legittimi delle persone
interessate e, in caso di procedimenti giudiziari pendenti, [di] tutte
le norme nazionali ad essi relative».
37.
Ai sensi dell'art. 14 dello stesso regolamento:
«Fino alla modifica dello statuto, ogni funzionario e altro
agente delle Comunità europee può presentare al direttore
dell'[OLAF], secondo le modalità di cui all'articolo 90,
paragrafo 2, dello statuto, un reclamo contro un atto che gli arrechi
pregiudizio, compiuto dall'[OLAF] nell'ambito di un'indagine interna.
Alle decisioni adottate su tali reclami si applica l'articolo 91 dello
statuto.
Queste disposizioni si applicano analogamente al personale delle
istituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica lo
statuto».
38.
Il 25 maggio 1999, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno
concluso un accordo interistituzionale relativo alle indagini interne
svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136,
pag. 15; in prosieguo: l'«accordo interistituzionale»). Con
questo accordo le dette istituzioni convengono «di adottare una
disciplina comune che comprenda i provvedimenti esecutivi necessari per
agevolare il regolare svolgimento delle indagini svolte dall'[OLAF] al
loro interno», nonché «di avviare tale disciplina e
di applicarla immediatamente con una decisione interna conforme al
modello allegato al presente accordo e di non discostarsi da tale
modello, se non quando particolari esigenze a loro proprie lo impongano
per necessità tecniche».
39.
L'accordo interistituzionale precisa che «[l]e altre istituzioni,
nonché gli organi e gli organismi istituiti dai trattati CE e
CEEA o sulla base degli stessi, sono invitati ad aderire al presente
accordo mediante una dichiarazione che ciascuno di essi trasmette ai
presidenti delle istituzioni firmatarie, congiuntamente».
Decisione impugnata
40.
La decisione impugnata è stata adottata dal consiglio direttivo
della BCE sul fondamento dell'art. 12, n. 3, dello statuto del SEBC.
41.
Gli otto primi considerando della decisione impugnata sono formulati
come segue:
«(1) considerando che la BCE, unitamente alle istituzioni delle
Comunità europee e agli Stati membri, attribuisce grande
importanza alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
e alle iniziative volte a combattere le frodi e le altre
attività illecite lesive degli interessi finanziari delle
Comunità;
(2) considerando che il Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999 ha
ritenuto altamente auspicabile l'adesione della BCE alle iniziative
delle Comunità europee volte a combattere le frodi all'interno
dell'Unione europea;
(3) considerando che la BCE attribuisce grande importanza alla tutela
dei propri interessi finanziari e alle iniziative volte a combattere le
frodi e le altre attività illecite lesive dei suoi interessi
finanziari;
(4) considerando che è necessario utilizzare tutti i mezzi
disponibili al fine di realizzare tali obiettivi, in particolare con
riguardo alle funzioni di indagine assegnate alla BCE e alle
istituzioni delle Comunità europee, pur conservando l'attuale
ripartizione ed equilibrio delle responsabilità fra la BCE e le
istituzioni delle Comunità europee;
(5) considerando che le istituzioni delle Comunità europee e gli
Stati membri hanno intrapreso iniziative volte a combattere le frodi e
le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari
delle Comunità sulla base dell'articolo 280 del trattato che
istituisce la Comunità europea (...);
(6) considerando che l'indipendenza della BCE è prevista dal
trattato e dallo statuto [del SEBC]; che, in conformità a quanto
disposto dal trattato e [da questo statuto], la BCE dispone di risorse
finanziarie e di un bilancio propri, indipendenti da quelli delle
Comunità europee;
(7) considerando che, al fine di potenziare i mezzi disponibili per
combattere le frodi, con la [decisione 1999/352], la Commissione ha
istituito al proprio interno [l'OLAF], che ha la responsabilità
di condurre indagini amministrative a tale scopo;
(8) considerando che la lotta contro le frodi e le altre
attività illecite lesive degli interessi finanziari della BCE
è una funzione fondamentale attribuita alla Direzione Revisione
Interna [in prosieguo: la DRI] e che tale Direzione è
responsabile della conduzione delle indagini amministrative all'interno
della BCE a tale scopo».
42.
Il decimo considerando della decisione impugnata stabilisce che
«per accrescere e rafforzare l'indipendenza della [DRI] nello
svolgimento delle attività dirette a combattere le frodi e le
altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della
BCE, tale Direzione risponde per dette questioni a un comitato
antifrode costituito da personalità esterne indipendenti
altamente qualificate».
43.
Intitolato «Responsabilità delle segnalazioni in materia
di frode», l'art. 2 della decisione impugnata così dispone:
«In conformità della presente decisione e delle procedure
in vigore all'interno della BCE, la [DRI] è responsabile delle
indagini e delle segnalazioni per tutte le questioni connesse alla
prevenzione e all'individuazione delle frodi e delle altre
attività illecite lesive degli interessi finanziari della BCE,
nonché per ciò che concerne il rispetto dei pertinenti
standard e/o codici di condotta in vigore all'interno della BCE».
44.
L'art. 1, nn. 1 e 2, della decisione impugnata istituisce un comitato
antifrode (in prosieguo: il «comitato antifrode della BCE»)
che è destinato a rafforzare l'indipendenza della DRI nelle
attività di cui all'art. 2 di questa decisione ed è
responsabile della regolare sorveglianza nonché del corretto
svolgimento delle dette attività.
45.
Come prevede l'art. 1, nn. 3-5, della decisione impugnata, il comitato
antifrode della BCE è composto da tre personalità esterne
indipendenti, che sono nominate per tre anni dal consiglio direttivo
della BCE e a cui è fatto divieto di sollecitare o accettare,
nell'assolvimento delle proprie funzioni, istruzioni da parte degli
organi della BCE, di istituzioni od organismi delle Comunità
europee, di governi o di istituzioni ed organismi di altra natura.
46.
Affinché la DRI possa agire in modo efficace e con il necessario
grado di indipendenza, l'art. 3 della decisione impugnata prevede che
il suo direttore risponde, per le questioni relative alle frodi, al
comitato antifrode della BCE. Inoltre, l'art. 1, n. 7, della detta
decisione prevede che ogni anno il direttore della DRI invia al detto
comitato il programma delle attività della DRI e che
quest'ultima informa regolarmente questo comitato delle sue
attività, in particolare delle indagini in corso, dei risultati
di queste ultime e dei provvedimenti adottati a tale riguardo. La
medesima disposizione prevede ancora che il direttore della DRI informa
il comitato antifrode della BCE nel caso in cui gli organi della BCE
non abbiano preso provvedimenti in seguito a sue raccomandazioni e nel
caso in cui sia necessario trasmettere le informazioni alle
autorità giudiziarie di uno Stato membro.
47.
Ai sensi dell'art. 1, n. 8, della decisione impugnata, il comitato
antifrode della BCE sottopone al consiglio direttivo, nonché ai
revisori esterni della BCE e alla Corte dei conti rapporti sui
risultati delle indagini svolte dalla DRI e sulle misure adottate a
riguardo di queste ultime, come pure, almeno una volta all'anno, un
rapporto sulle proprie attività. Ai sensi dell'art. 1, n. 10,
della detta decisione, questo comitato può informare la
competente autorità giudiziaria nazionale nel caso in cui vi
siano elementi sufficienti ad ipotizzare un'infrazione delle norme
penali nazionali.
48.
L'art. 4 della decisione impugnata prevede in particolare l'obbligo per
la DRI d'informare le persone nei cui confronti è svolta
un'indagine e di permettere loro di esprimere la loro opinione prima
che nelle conclusioni dell'indagine sia citato il loro nome. L'art. 5,
primo comma, della detta decisione precisa che le attività della
DRI sono «svolte in conformità delle disposizioni dei
trattati, in particolare dell'articolo 6 del trattato sull'Unione
europea, e del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle
Comunità europee, tenendo in debito conto le Condizioni di
impiego del personale della [BCE]».
49.
L'art. 5, secondo comma, della decisione impugnata così dispone:
«Gli impiegati della BCE devono, e tutti i cittadini possono,
informare il Comitato antifrode o la [DRI] dei casi di frode o di
attività illecite lesive degli interessi finanziari della BCE.
Gli impiegati della BCE non devono in nessun caso subire un trattamento
iniquo o discriminatorio per aver contribuito alle attività del
Comitato antifrode, o della [DRI], di cui alla presente
decisione».
50.
L'art. 6 della stessa decisione prevede che tutti gli impiegati della
BCE possono presentare al comitato esecutivo della BCE o al comitato
antifrode della BCE un reclamo riguardante gli atti o le omissioni
della DRI pregiudizievoli nei loro confronti.
51.
L'art. 1, n. 9, della decisione impugnata enuncia quanto segue:
«Il Comitato antifrode è responsabile dei rapporti con il
Comitato di vigilanza dell'[OLAF] di cui all'articolo 11 del
regolamento (...) n. 1073/1999 (...). Tali rapporti sono governati da
principi stabiliti con una decisione della BCE».
Ricorso
52.
Con il ricorso la Commissione chiede l'annullamento della decisione
impugnata per il motivo che essa violerebbe il regolamento n.
1073/1999, in particolare il suo art. 4.
53.
Essa sostiene, in primo luogo, che dall'ottavo considerando e dall'art.
2 della decisione impugnata risulta che, ai termini di questa
decisione, le indagini amministrative all'interno della BCE nell'ambito
della lotta contro la frode sono di esclusiva competenza della DRI.
Questa costituirebbe proprio la negazione sia dei poteri d'indagine
attribuiti all'OLAF dal regolamento n. 1073/1999 che
dell'applicabilità di detto regolamento alla BCE e rifletterebbe
la tesi difesa dalla BCE nel corso dei lavori preparatori del detto
regolamento. I considerando della decisione impugnata opererebbero
così un'espressa distinzione tra la disciplina adottata sul
fondamento dell'art. 280 CE e quella da prevedere per la BCE, facendo
riferimento all'indipendenza di quest'ultima nonché al fatto che
essa dispone di un bilancio e di risorse finanziarie proprie.
54.
Il carattere distinto ed esclusivo della disciplina adottata dalla
decisione impugnata rispetto a quella che risulta dal regolamento n.
1073/1999 deriverebbe anche dal fatto che il solo punto di contatto tra
queste due discipline si troverebbe nell'art. 1, n. 9, della decisione
impugnata, il quale prevede che il comitato antifrode della BCE
è responsabile dei rapporti con il comitato di vigilanza
dell'OLAF secondo i principi da stabilire con una decisione della BCE.
55.
In secondo luogo, la Commissione fa valere che, tenuto conto della
scelta adottata dalla BCE, la decisione impugnata non prevede alcun
provvedimento di esecuzione dell'art. 4, n. 6, del regolamento n.
1073/1999, ma dispone al contrario che i membri del personale della BCE
devono informare la DRI piuttosto che l'OLAF in ogni caso di frode.
Mezzi di difesa sollevati dalla BCE
56.
La BCE sostiene, in primo luogo, che la decisione impugnata non
è in contrasto con il regolamento n. 1073/1999. Poiché la
detta decisione non sarebbe quindi illegittima ai sensi dell'art. 230
CE, il ricorso dovrebbe essere respinto, indipendentemente dalla
questione se il regolamento n. 1073/1999 sia o meno applicabile alla
BCE.
57.
In secondo luogo, la BCE sostiene che questo regolamento deve essere
interpretato nel senso che non è ad essa applicabile. A meno di
condividere un'interpretazione del genere, la Corte dovrebbe infatti
dichiarare l'illegittimità del detto regolamento per i motivi
che quest'ultimo sarebbe stato adottato in violazione degli artt. 105,
n. 4, CE, 108 CE e 280 CE, nonché del principio di
proporzionalità, e, di conseguenza, dichiarare questo
regolamento inapplicabile in conformità alle disposizioni
dell'art. 241 CE.
58.
In un primo tempo occorre esaminare la questione
dell'applicabilità del regolamento n. 1073/1999 e, in un secondo
tempo, nel solo caso in cui si concludesse a favore di tale
applicabilità, verificare se la decisione impugnata disattenda
le disposizioni del detto regolamento.
Sull'applicabilità del regolamento n. 1073/1999
59.
Per determinare se, come sostiene la BCE, il regolamento n. 1073/1999
debba essere dichiarato inapplicabile, occorre esaminare in primo luogo
se il detto regolamento debba essere interpretato nel senso che esso si
applica alla BCE e, in caso affermativo, verificare, in secondo luogo,
se possa concludersi per l'inapplicabilità di questo regolamento
in ragione della sua eventuale illegittimità, conformemente
all'art. 241 CE.
Portata del regolamento n. 1073/1999
60.
La BCE sostiene che il regolamento n. 1073/1999 dovrebbe essere
interpretato nel senso che essa non rientra nel suo campo di
applicazione. A questo riguardo essa fa valere in particolare che
l'espressione «organi e (...) organismi istituiti dai trattati o
sulla base di questi ultimi» utilizzata all'art. 1, n. 3, del
detto regolamento non è molto precisa, benché essa possa
essere intesa, in particolare alla luce della scelta dell'art. 280, n.
4, CE, come fondamento normativo di questo regolamento, nel senso di
non riguardare gli «organi» i cui interessi finanziari sono
distinti da quelli della Comunità europea e non collegati al
bilancio di quest'ultima.
61.
A parere della BCE, una tale interpretazione sarebbe inoltre la sola in
grado di preservare la legittimità del detto regolamento,
sicché essa dovrebbe essere preferita, in conformità alla
giurisprudenza della Corte (sentenza 29 giugno 1995, causa C-135/93,
Spagna/Commissione, Racc. pag. I-1651, punto 37).
62.
Questa argomentazione non può essere accolta.
63.
Come hanno giustamente fatto valere sia la Commissione che gli
intervenienti, è giocoforza costatare che i termini
«istituzioni, (...) organi e (...) organismi istituiti dai
trattati o sulla base di questi ultimi», che figura all'art. 1,
n. 3, del regolamento n. 1073/1999 non possono essere interpretati nel
senso che essi non comprendono la BCE.
64.
A questo riguardo è sufficiente rilevare che, quali che siano le
particolarità del suo status nell'ordinamento giuridico
comunitario, la BCE è stata istituita dal Trattato CE, come
risulta dalla stessa formulazione dell'art. 8 CE.
65.
Orbene, non risulta né dai considerando né dalle
disposizioni del regolamento n. 1073/1999 che il legislatore
comunitario abbia inteso operare una qualsivoglia distinzione tra le
istituzioni, gli organi o gli organismi istituiti dai trattati o sulla
base di questi ultimi, in particolare escludendo quelli tra tali organi
o organismi che dispongono di risorse distinte dal bilancio comunitario.
66.
Il settimo considerando del regolamento n. 1073/1999 sottolinea
espressamente invece la necessità di estendere il campo delle
indagini interne dell'OLAF a «tutte» le dette istituzioni,
organi e organismi.
67.
Alla luce dei termini chiari del regolamento n. 1073/1999, non vi
è alcun dubbio che il detto regolamento deve essere interpretato
nel senso che esso mira ad applicarsi in particolare nei confronti
della BCE, indipendentemente dalla questione se tale circostanza sia o
meno in grado di inficiare la legittimità del detto regolamento.
Eccezione d'illegittimità sollevata dalla BCE nei confronti del
regolamento n. 1073/1999
68.
Una volta stabilita l'inclusione della BCE nel campo di applicazione
del regolamento n. 1073/1999, occorre esaminare se, come sostiene la
BCE, il detto regolamento debba essere dichiarato inapplicabile ai
sensi dell'art. 241 CE, in ragione di tale inclusione.
69.
A questo riguardo la BCE sostiene, in primo luogo, che il regolamento
n. 1073/1999 non poteva essere adottato sul fondamento dell'art. 280
CE, sicché tale regolamento sarebbe viziato da un eccesso di
potere. Essa considera, in secondo luogo, che il detto regolamento
è stato adottato in violazione delle forme sostanziali in quanto
nel caso di specie non sarebbe stato rispettato il requisito della
preliminare consultazione della BCE, previsto dall'art. 105, n. 4, CE.
La BCE fa valere, in terzo luogo, che la sua inclusione nel campo di
applicazione del regolamento n. 1073/1999 violerebbe il Trattato CE
mettendo in pericolo l'indipendenza della BCE come sancita all'art. 108
CE. In quarto luogo, questo regolamento disattenderebbe il principio di
proporzionalità in quanto la sua applicazione alla BCE non
sarebbe appropriata per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal detto
regolamento ed eccederebbe quanto necessario a tali fini.
70.
La Commissione e gli intervenienti contestano che il regolamento n.
1073/1999 sia viziato di illegittimità. La Commissione sostiene
inoltre, in via preliminare, che la BCE non è legittimata ad
avvalersi dell'art. 241 CE per invocare l'inapplicabilità del
detto regolamento.
71.
Considerato quanto precede, occorre determinare se la BCE sia o meno
legittimata ad invocare, nell'ambito del presente procedimento,
un'illegittimità che vizia il regolamento n. 1073/1999 prima di
esaminare, in caso affermativo, l'eventuale fondatezza dell'eccezione
così sollevata.
Sulla ricevibilità dell'eccezione d'illegittimità
72.
La Commissione sostiene che la convenuta non può invocare
l'eventuale illegittimità del regolamento n. 1073/1999 sul
fondamento dell'art. 241 CE nell'ambito del presente procedimento in
quanto la BCE non ha impugnato il detto regolamento sul fondamento
dell'art. 230 CE nel termine di dodici mesi previsto da questa
disposizione.
73.
La BCE, da parte sua, considera che le condizioni richieste dall'art.
241 CE sono soddisfatte nel caso di specie, poiché il
regolamento n. 1073/1999 sarebbe stato adottato congiuntamente dal
Parlamento e dal Consiglio, avrebbe violato una forma sostanziale,
sarebbe il risultato di un eccesso di potere e sarebbe contrario al
Trattato CE nonché al principio di proporzionalità. La
BCE aggiunge che essa non ha proposto un ricorso di annullamento
avverso tale regolamento per la convinzione che questo non poteva
essere ad essa applicabile tenuto conto della scelta dell'art. 280 CE
come fondamento normativo del detto regolamento e per la circostanza
che essa non è stata consultata prima dell'adozione di
quest'ultimo.
74.
A questo riguardo, si deve certamente ricordare che, secondo una
giurisprudenza costante, una decisione adottata dalle istituzioni
comunitarie che non sia stata impugnata dal destinatario entro il
termine stabilito dall'art. 230, quinto comma, CE diviene definitiva
nei suoi confronti (v., in particolare, sentenza 22 ottobre 2002, causa
C-241/01, National Farmers' Union, Racc. pag. I-9079, punto 34, e
giurisprudenza citata).
75.
D'altronde, la Corte ha altresì deciso che il principio generale
di cui è espressione l'art. 241 CE, diretto a garantire che
ciascuno abbia o abbia avuto la possibilità di contestare un
atto comunitario su cui si fonda una decisione che lo riguarda, non
osta assolutamente a che un regolamento divenga definitivo nei
confronti di un singolo soggetto, in relazione al quale esso deve
essere considerato come una decisione individuale e che avrebbe potuto
senza alcun dubbio chiederne l'annullamento in virtù dell'art.
230 CE, il che impedisce al singolo di eccepire l'illegittimità
del detto regolamento di fronte al giudice nazionale. La Corte ha
considerato che una tale conclusione si applicava ai regolamenti che
istituiscono dazi antidumping a causa della loro duplice natura, di
atti normativi e di atti che possono riguardare direttamente e
individualmente determinati operatori economici (v. sentenza 15
febbraio 2001, causa C-239/99, Nachi Europe, Racc. pag. I-1197, punto
37).
76.
I principi così ricordati non incidono tuttavia in alcun modo
sulla regola stabilita dall'art. 241 CE, la cui formulazione prevede
che nell'eventualità di una controversia che metta in causa un
regolamento previsto in questa disposizione, ciascuna parte può
valersi dei motivi previsti dall'art. 230, secondo comma, CE, per
invocare dinanzi alla Corte l'inapplicabilità del regolamento
stesso.
77.
Orbene, è giocoforza costatare, nel caso di specie, che il
carattere normativo del regolamento n. 1073/1999 non è stato
messo in dubbio da alcuna parte e che non è stato dedotto, in
particolare, né che il detto regolamento dovrebbe essere
assimilato ad una decisione né che la BCE, in tal caso, ne
sarebbe destinataria.
78.
Alla luce di quanto precede, il diritto di invocare nell'ambito della
presente controversia l'eventuale illegittimità del regolamento
n. 1073/1999 sul fondamento dell'art. 241 CE non può essere
negato alla BCE e il motivo relativo all'irricevibilità
dell'eccezione d'illegittimità deve quindi essere respinto.
Sul motivo relativo al difetto di fondamento normativo
79.
Con un primo motivo la BCE afferma, a sostegno dell'eccezione
d'illegittimità da essa sollevata, che il regolamento n.
1073/1999 deve essere dichiarato inapplicabile perché esso non
poteva essere adottato sul fondamento dell'art. 280 CE.
80.
Da una parte, l'espressione «interessi finanziari della
Comunità» che figura in questa disposizione sarebbe
relativa alle sole spese ed entrate rientranti nel bilancio della
Comunità europea. Essa escluderebbe allora che possano essere
adottati provvedimenti sul fondamento del detto articolo per lottare
contro la frode all'interno della BCE, poiché quest'ultima
dispone di un bilancio e di risorse proprie.
81.
Dall'altra parte, più in generale, l'art. 280 CE non
permetterebbe l'adozione di provvedimenti destinati a lottare contro la
frode all'interno delle istituzioni, degli organi o organismi istituiti
dai trattati o sulla base di questi ultimi.
Sulla nozione di «[lesione degli] interessi finanziari della
Comunità»
- Argomenti della BCE
82.
Secondo la BCE, l'art. 280 CE autorizza l'adozione di provvedimenti
contro la frode solo a fini di tutela del bilancio comunitario. Ne
sarebbe prova, in particolare, la circostanza che la detta disposizione
figura nel titolo II della quinta parte del Trattato CE, denominato
«Disposizioni finanziarie», che tratterebbe, nel suo
insieme, i differenti aspetti della composizione, della preparazione,
dell'adozione e dell'esecuzione del bilancio comunitario nonché
del finanziamento delle spese tramite le risorse proprie.
83.
Ne risulterebbe che disposizioni comunitarie adottate sul fondamento
dell'art. 280 CE al fine di lottare contro la frode non possono
applicarsi alla BCE, poiché quest'ultima disporrebbe di bilancio
proprio, che sarebbe distinto da quello della Comunità europea e
che rifletterebbe la sua indipendenza finanziaria.
84.
Infatti, le risorse della BCE proverrebbero, come risulterebbe dagli
artt. 28-30 dello statuto del SEBC, esclusivamente da contributi di
azionisti provenienti dalle banche centrali nazionali (in prosieguo: le
«BCN») nonché dai profitti realizzati nell'ambito
delle operazioni eseguite dalla BCE o dalle BCN e ripartiti
conformemente agli artt. 32 e 33 dello stesso statuto. Nessuna risorsa
proveniente dal bilancio comunitario sarebbe attribuita alla BCE e non
esisterebbe alcun meccanismo di copertura delle eventuali perdite della
BCE da parte del detto bilancio, poiché perdite del genere, in
conformità all'art. 33, n. 2, dello statuto del SEBC, sono
coperte dal fondo di riserva generale della BCE e, se necessario, dalle
BCN.
85.
La BCE aggiunge che la quinta parte del Trattato CE dove figura l'art.
280 CE riguarda, secondo il suo titolo, «le istituzioni della
Comunità» e non contiene un capo relativo alla BCE. Le
finanze di quest'ultima sarebbero disciplinate dal capo VI dello
statuto del SEBC, intitolato «disposizioni finanziarie del
SEBC».
86.
L'indipendenza finanziaria della BCE sarebbe ancora confermata dalla
circostanza che l'adozione del suo bilancio e dei suoi conti annuali
rientrerebbe nella competenza esclusiva dei suoi organi, come
risulterebbe dall'art. 26, n. 2, dello statuto del SEBC e dagli artt.
15 e 16, n. 4, del regolamento interno della BCE, come modificato il 22
aprile 1999 (GU L 125, pag. 34).
87.
I collegamenti che possono esistere tra il bilancio comunitario e la
BCE sarebbero, per parte loro, troppo accessori rispetto ai compiti di
questa per giustificare che essa sia soggetta a provvedimenti adottati
sul fondamento dell'art. 280, n. 4, CE. In particolare, l'imposta
comunitaria sugli stipendi del personale che la BCE versa al bilancio
comunitario corrisponderebbe a meno del 3% del bilancio della BCE.
88.
Inoltre, l'interpretazione così difesa dalla BCE sarebbe
conforme alla prassi normativa anteriore che avrebbe sancito la
corrispondenza esistente tra, da un lato, «gli interessi
finanziari della Comunità» e, dall'altro, il bilancio
generale delle Comunità europee e i bilanci gestiti da queste
ultime. A questo riguardo, la BCE fa riferimento in particolare alla
definizione dell'«irregolarità» contenuta nell'art.
1, n. 2, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995,
n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità (GU L 312, pag. 1), e alla nozione di «frode che
lede gli interessi finanziari delle Comunità europee» come
definita all'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee, adottata con l'atto
95/C 316/03 del Consiglio 26 luglio 1995 (GU C 316, pag. 49).
- Giudizio della Corte
89.
Contrariamente a quanto sostiene la BCE nell'ambito di questo primo
motivo, l'espressione «interessi finanziari della
Comunità» che figura all'art. 280 CE deve essere
interpretata nel senso che essa comprende non solo le entrate e le
spese rientranti nel bilancio comunitario, ma, in linea di principio,
anche quelle appartenenti al bilancio di altri organi o organismi
istituiti dal Trattato CE.
90.
Tra le considerazioni che autorizzano una tale conclusione figura, in
primo luogo, il fatto che, come l'avvocato generale ha rilevato al
punto 117 delle sue conclusioni, la detta espressione è propria
dell'art. 280 CE e che essa si distingue dalla terminologia usata nelle
altre disposizioni del titolo II della quinta parte del Trattato CE,
che si riferiscono, invariabilmente, al «bilancio» della
Comunità europea. Lo stesso dicasi della circostanza, rilevata
dal governo olandese, che l'espressione «interessi finanziari
della Comunità» sembra più ampia di quella
«entrate e (...) spese della Comunità» che figura in
particolare all'art. 268 CE.
91.
In secondo luogo, lo stesso fatto che un organo o un organismo fondi la
sua esistenza sul Trattato CE suggerisce che esso è stato
concepito per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della
Comunità europea e lo inserisce nel contesto comunitario,
sicché i mezzi di cui esso dispone per effetto del detto
Trattato presentano naturalmente un interesse finanziario proprio e
diretto per la Comunità medesima.
92.
Per quanto riguarda più specificamente la BCE, è
giocoforza costatare a questo riguardo che, come risulta dagli artt. 8
CE e 107, n. 2, CE, essa è stata istituita e dotata di
personalità giuridica dal Trattato CE. Inoltre, come risulta
dalla formulazione degli artt. 4, n. 2, e 105, n. 1, CE, il SEBC, al
cui centro si trova la BCE, ha l'obiettivo principale di mantenere la
stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, sostenere
le politiche economiche generali nella Comunità europea, al fine
di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di questa, come
definiti nell'art. 2, tra i quali figurano, in particolare,
l'instaurazione di un'unione economica e monetaria o ancora la
promozione di una crescita sostenibile e non inflazionistica. Ne
consegue che la BCE si inserisce, in forza del Trattato CE, nell'ambito
comunitario.
93.
Il fatto che le risorse della BCE e la loro utilizzazione presentino
così un interesse finanziario manifesto per la Comunità
europea e i suoi obiettivi è ancora confermato da diverse altre
disposizioni comunitarie.
94.
Tra queste figura, in particolare, l'art. 27 dello statuto del SEBC che
precisa, al suo n. 1, che i revisori esterni chiamati ad esaminare i
libri e i documenti contabili della BCE devono essere accettati dal
Consiglio e, al suo n. 2, che la competenza della Corte dei Conti
comprende l'esame dell'efficienza operativa della gestione della BCE.
Lo stesso dicasi degli artt. 28, n. 1, e 30, n. 4, del detto statuto, i
quali prevedono che è nei limiti e alle condizioni stabilite dal
Consiglio che il capitale della BCE può essere aumentato dal
consiglio direttivo di questa e che ulteriori richieste di
attività di riserva in valuta possono essere effettuate dalla
BCE. Infine, l'art. 107, n. 5, CE autorizza il Consiglio a modificare
varie disposizioni dello statuto del SEBC tra le quali figurano vari
articoli del capo VI del detto statuto, intitolato «Disposizioni
finanziarie del SEBC».
95.
Dalle considerazioni che precedono deriva che i termini
«interessi finanziari della Comunità» che figurano
all'art. 280 CE non si limitano al solo bilancio della Comunità
europea in senso stretto, ma essi riguardano altresì le risorse
e le spese della BCE [v., per analogia, a proposito
dell'applicabilità alla Banca europea per gli investimenti
dell'art. 179 del Trattato CE (divenuto art. 236 CE), sentenza 15
giugno 1976, causa 110/75, Mills/BEI, Racc. pag. 955, punto 14].
96.
Questa conclusione non può essere inficiata dalla sola
circostanza, ammesso che sia accertata, che una prassi normativa, per
di più anteriore all'inserimento nel Trattato dei nn. 1 e 4
dell'art. 280 CE, avrebbe adottato un'accezione differente
dell'espressione «interessi finanziari della
Comunità».
97.
Ne consegue che il fatto che il regolamento n. 1073/1999 riguardi anche
la BCE, che, istituita dal Trattato CE, dispone in forza di
quest'ultimo di risorse proprie distinte da quelle del bilancio
comunitario, non può giustificare l'inapplicabilità del
detto regolamento sul fondamento dell'art. 241 CE.
Sulla possibilità di adottare provvedimenti contro la frode
relativamente alle istituzioni, organi o organismi istituiti dai
trattati o sulla base di questi ultimi.
98.
Alla luce della formulazione dell'art. 280, n. 4, CE, che prevede che
la Comunità europea adotta provvedimenti «al fine di
pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati
membri» e che provvedimenti del genere non possono riguardare
«l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione
della giustizia negli Stati membri», la BCE considera che i
poteri del legislatore comunitario sono limitati all'adozione di
provvedimenti destinati a migliorare i meccanismi di lotta contro la
frode a livello degli Stati membri. Secondo la BCE, è escluso
che possono essere adottati su questo fondamento provvedimenti
destinati a combattere la frode o le irregolarità che avvengono
all'interno delle istituzioni, organi o organismi istituiti dai
trattati o sulla base di questi ultimi.
99.
Questa tesi non può essere accolta.
100.
Si deve infatti rilevare che, introducendo nell'art. 280 CE le
precisazioni che figurano ai nn. 1 e 4 di questo, gli autori del
Trattato di Amsterdam hanno chiaramente inteso rafforzare la lotta
contro la frode e le irregolarità che ledono gli interessi
finanziari della Comunità europea, in particolare attribuendo
espressamente a quest'ultima una funzione propria consistente nel
«combattere», alla stessa stregua degli Stati membri, tali
frodi ed irregolarità tramite l'adozione di «misure»
che siano «dissuasive» e offrano «una protezione
efficace negli Stati membri».
101.
A questo riguardo, la circostanza che l'art. 280, n. 1, CE specifichi
che le dette misure sono adottate a norma di questo articolo non
significa affatto che si rinvierebbe ai soli numeri seguenti di questo,
e in particolare al suo n. 4, per determinare l'estensione della
competenza comunitaria sul punto.
102.
Infatti, l'art. 280, n. 4, CE deve essere letto nel senso che esso
completa la definizione della competenza comunitaria e ne precisa
determinate condizioni di esercizio. Questa disposizione prevede
così i requisiti di procedura che devono presiedere all'adozione
di provvedimenti comunitari e precisa allo stesso modo che l'azione
della Comunità europea riguarda sia la prevenzione della frode
che la lotta contro di essa. Essa stabilisce ancora che la competenza
comunitaria conosce determinati limiti nel senso che i provvedimenti
adottati non possono riguardare né l'applicazione del diritto
penale nazionale né l'amministrazione della giustizia negli
Stati membri.
103.
Considerato quanto precede, il fatto che l'art. 280, n. 4, CE si
riferisce in particolare alla necessità di contribuire ad una
protezione che sia efficace ed equivalente negli Stati membri non
può essere interpretato, come ha giustamente osservato
l'avvocato generale al paragrafo 108 delle sue conclusioni, come il
segno di una volontà implicita degli autori del Trattato di
Amsterdam di imporre all'azione della Comunità europea un limite
supplementare così fondamentale come un divieto di combattere la
frode e le altre irregolarità che ledono i suoi interessi
finanziari tramite l'adozione di provvedimenti normativi che
riguarderebbero le istituzioni, gli organi e gli organismi istituiti
dai trattati o sulla base degli stessi.
104.
A parte la circostanza che una tale limitazione della competenza
comunitaria non risulta dalla formulazione dell'art. 280 CE, occorre
rilevare che, come fanno giustamente valere la Commissione e tutti gli
intervenienti, essa non sarebbe affatto compatibile con gli obiettivi
perseguiti da questa disposizione. Infatti, è pacifico che, per
rendere effettiva la protezione degli interessi finanziari della
Comunità europea, è necessario che la dissuasione e la
lotta contro la frode e le altre irregolarità operino a tutti i
livelli a cui i detti interessi possono essere lesi da fenomeni del
genere. Inoltre, può capitare frequentemente che i fenomeni
così combattuti implichino simultaneamente attori situati a vari
livelli.
105.
Dalle considerazioni che precedono risulta che il motivo della BCE
relativo all'asserito difetto di fondamento giuridico del regolamento
n. 1073/1999 deve essere respinto e che il detto regolamento non
può quindi essere dichiarato inapplicabile per tale motivo in
applicazione dell'art. 241 CE.
Sul motivo relativo al difetto di consultazione della BCE
106.
Con il suo secondo motivo la BCE sostiene che il regolamento n.
1073/1999 deve essere dichiarato inapplicabile perché esso
è stato adottato senza che essa fosse preliminarmente
consultata, in violazione dell'art. 105, n. 4, CE.
107.
Secondo la BCE, il detto regolamento invade il suo potere di
organizzazione interna come deriva, anzitutto, dal principio dei poteri
impliciti, inoltre, dall'art. 12, n. 3, dello statuto del SEBC che
prevede che il consiglio direttivo della BCE adotta il regolamento
interno di questa, in seguito, dall'art. 36 del detto statuto che
investe il menzionato consiglio del potere di stabilire le condizioni
di impiego dei dipendenti della BCE e, infine, dall'indipendenza
istituzionale di cui godrebbe quest'ultima e che sarebbe confermata dal
fatto di essere dotata di organi propri in forza del Trattato CE.
Più specificamente, il regolamento n. 1073/1999 avrebbe avuto
come effetto di recare pregiudizio alla struttura interna e/o al
personale della BCE.
108.
Orbene, la BCE fa valere che questo potere proprio di organizzazione
interna costituisce una «question[e] che rientr[a] nelle sue
competenze» ai sensi dell'art. 105, n. 4, CE, per cui essa
avrebbe dovuto essere consultata prima dell'adozione del regolamento n.
1073/1999 come stabilisce questa disposizione.
109.
La Commissione obietta in particolare che l'art. 105, n. 4, CE non
riguarda qualsivoglia atto adottato dal legislatore comunitario che
possa avere conseguenze per la BCE, ma gli atti che riguardano le
questioni di merito rientranti nella responsabilità della BCE,
in particolare nell'ambito della politica monetaria. Anche il Consiglio
conclude per l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 105,
n. 4, CE, in quanto il regolamento n. 1073/1999 non invaderebbe affatto
le competenze della BCE, ma solo i poteri di gestione amministrativa di
quest'ultima.
110.
A questo riguardo occorre costatare che l'art. 105, n. 4, CE, figura
nel capo 2, dedicato alla politica monetaria, della terza parte, titolo
VII, del Trattato CE e che l'obbligo previsto da questa disposizione di
consultare la BCE quando si progetta l'adozione di un atto in un ambito
che rientra nelle competenze di quest'ultima mira essenzialmente, come
ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 140 delle sue
conclusioni, ad assicurare che l'autore di un tale atto proceda alla
sua adozione solo dopo avere consultato l'organismo che, per le
attribuzioni specifiche che esercita nel contesto comunitario
nell'ambito considerato e per l'elevato grado di competenza di cui
gode, è particolarmente in grado di contribuire utilmente al
previsto processo di adozione.
111.
Orbene, così non è nel settore della lotta contro la
frode lesiva degli interessi finanziari della Comunità, dove la
BCE non si è vista attribuire funzioni specifiche. E' d'altronde
giocoforza costatare che la circostanza che il regolamento n. 1073/1999
possa recare pregiudizio all'organizzazione interna della BCE non
permette di distinguere quest'ultima dalle altre istituzioni, organi o
organismi istituiti dai trattati.
112.
Ne consegue che il motivo della BCE fondato sulla circostanza che essa
non è stata consultata prima dell'adozione del regolamento n.
1073/1999 deve essere respinto e che il detto regolamento non
può quindi essere dichiarato inapplicabile per tale motivo in
applicazione dell'art. 241 CE.
Sul motivo relativo ad una lesione dell'indipendenza della BCE
Argomenti delle parti
113.
Con il suo terzo motivo la BCE sostiene che il regolamento n. 1073/1999
deve essere dichiarato inapplicabile perché il sistema di
indagini amministrative da esso previsto violerebbe la garanzia di
indipendenza di cui essa gode ai sensi dell'art. 108 CE.
114.
Secondo la BCE la detta garanzia si estende non solo all'assolvimento
dei compiti fondamentali del SEBC indicati all'art. 105, n. 2, CE, ma
più in generale all'esercizio di tutti gli altri poteri di cui
è titolare la BCE in forza del Trattato CE, vale a dire, in
particolare, i poteri ad essa attribuiti dagli artt. 12, n. 3, e 36, n.
1, dello statuto del SEBC in merito alla sua organizzazione interna e
alle condizioni di impiego applicabili al suo personale, poteri che si
estenderebbero all'adozione di provvedimenti contro la frode.
115.
Questa conclusione si imporrebbe anzitutto alla luce della relazione
sulla convergenza redatta nel 1998 da parte dell'Istituto monetario
europeo in conformità all'art. 109 J del Trattato CE (divenuto
art. 121 CE), da cui risulterebbe che l'indipendenza di cui devono
beneficiare le BCN, e quindi anche la BCE, deve essere in grado di
proteggerle contro «tutte le fonti di influenza esterna».
116.
Inoltre, occorrerebbe tenere conto della circostanza, già
evocata dalla BCE a sostegno del suo motivo relativo al preteso difetto
di fondamento normativo del regolamento n. 1073/1999, che la BCE
beneficia di un'indipendenza finanziaria legata alla
disponibilità e alla gestione di un bilancio proprio, distinto
da quello della Comunità europea.
117.
Sarebbe infine pertinente il fatto che i membri degli organi
decisionali della BCE beneficiano di uno status idoneo a garantire la
loro indipendenza. A questo riguardo, la BCE fa riferimento all'art.
112, n. 2, lett. b), CE, che determina la modalità di nomina dei
membri del comitato esecutivo della BCE e precisa che la durata del
loro mandato, non rinnovabile, è di otto anni. Essa richiama
anche l'art. 11, n. 4, dello statuto del SEBC, che prevederebbe che la
dimissione d'ufficio di un membro del comitato esecutivo può
essere pronunciata dalla Corte solo su istanza del consiglio direttivo
o del comitato esecutivo della BCE. Essa menziona anche l'art. 14, n.
2, dello statuto del SEBC che prevederebbe che il governatore di una
BCN che è stato sollevato dall'incarico può proporre un
ricorso contro questa decisione dinanzi alla Corte.
118.
Per quanto riguarda il regime previsto dal regolamento n. 1073/1999, la
BCE sostiene che attribuire all'OLAF il potere di effettuare indagini
ad essa interne lederebbe la sua indipendenza, in quanto sia
l'esercizio del detto potere che la mera minaccia di un tale esercizio
potrebbero esercitare pressioni sui membri del consiglio direttivo o
del comitato esecutivo della BCE e compromettere la loro indipendenza
decisionale.
119.
Benché essa conceda che la probabilità che tali pressioni
siano esercitate in pratica o che esse possano avere un qualsivoglia
effetto sul processo decisionale all'interno della BCE sia «del
tutto infima», questa considera che la necessità di
preservare l'assoluta fiducia di mercati finanziari instabili implica
che si eviti ogni situazione in grado di creare, a livello della forma
o delle sole apparenze, un timore circa il fatto che i poteri dell'OLAF
possano essere idonei a conferire alla Commissione un'eventuale
capacità d'influenza sulla BCE.
120.
La BCE sottolinea a quest'ultimo riguardo che l'OLAF rimarrebbe un
servizio interno della Commissione che conserva taluni collegamenti con
quest'ultima, in particolare di bilancio, mentre i membri del suo
personale, che sarebbero soggetti allo statuto dei dipendenti delle
Comunità europee, dipenderebbero per l'evoluzione della carriera
dalla Commissione.
121.
La BCE solleva altresì taluni dubbi quanto alle garanzie che
circondano l'esercizio dei poteri dell'OLAF. Più precisamente,
la BCE dubita che l'art. 6, n. 3, del regolamento n. 1073/1999 possa
impedire all'OLAF di condurre un'indagine in assenza di basi
sufficienti. Essa fa valere altresì che l'obbligo dell'OLAF di
rispettare i diritti fondamentali non risulta dal dispositivo del detto
regolamento, ma solo dai considerando.
122.
Da parte sua, la Commissione osserva anzitutto che la BCE è
parte integrante della Comunità europea. Essa ricorda
così che la BCE gode, conformemente all'art. 291 CE, dei
privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei suoi
compiti alle condizioni definite dal protocollo sui privilegi e sulle
immunità delle Comunità europee e che gli stipendi del
suo personale sono soggetti all'imposta comunitaria. La Commissione fa
valere pure che la BCE è soggetta al sindacato giurisdizionale
della Corte di giustizia e, per quanto riguarda l'efficienza operativa
della sua gestione, a quello della Corte dei conti, in
conformità all'art. 27, n. 2, dello statuto del SEBC. Essa
indica ancora che la BCE è tenuta a presentare una relazione
annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria, in
particolare al Parlamento, le cui commissioni competenti possono
inoltre ascoltare il presidente della BCE e gli altri membri del
comitato esecutivo di quest'ultima, come prevede l'art. 113, n. 3, CE.
123.
Secondo la Commissione, la BCE contribuisce, come la politica monetaria
rispetto alla quale essa dispone di competenze specifiche, al
perseguimento degli obiettivi generali della Comunità europea,
come sarebbe confermato dall'art. 105, n. 1, CE.
124.
La Commissione sostiene inoltre che varie disposizioni del Trattato CE
dimostrano che la BCE non è sottratta ai poteri del legislatore
comunitario. Essa menziona così l'art. 107, n. 5, CE, che
prevede che diversi articoli dello statuto del SEBC possono essere
modificati dal Consiglio, tramite parere conforme del Parlamento. La
Commissione sottolinea, a questo riguardo, che l'art. 36, n. 1, dello
statuto del SEBC, che prevede che il consiglio direttivo della BCE
stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE stessa,
figura tra le disposizioni che possono essere modificate dal Consiglio,
il che confermerebbe come, anche negli ambiti interni della BCE, questa
non ha la garanzia di un'autonomia assoluta rispetto al legislatore
comunitario.
125.
La Commissione cita anche gli artt. 107, n. 6, nonché 110, nn.
1, primo trattino, e 3, CE, da cui risulterebbe che varie disposizioni
dello statuto del SEBC richiedono l'adozione di provvedimenti
complementari da parte del Consiglio. Essa fa ancora riferimento
all'art. 105, n. 6, CE in forza del quale il Consiglio può
affidare alla BCE taluni compiti specifici quanto alla vigilanza
prudenziale degli enti creditizi.
126.
Secondo la Commissione, da quanto precede si dovrebbe concludere che
l'indipendenza di cui gode la BCE e che l'art. 108 CE mira a
proteggere, è strettamente funzionale e limitata
all'assolvimento dei suoi compiti particolari in forza del Trattato CE
e dello statuto del SEBC. Questa indipendenza non avrebbe come
conseguenza la sottrazione della BCE alle regole del detto Trattato.
127.
La situazione della BCE sarebbe, a questo riguardo, paragonabile a
quella della Banca europea per gli investimenti, a proposito della
quale la Corte avrebbe dichiarato che il riconoscimento a quest'ultima
di un'autonomia funzionale ed istituzionale non ha la conseguenza di
distaccarla completamente dalle Comunità e di sottrarla a
qualsiasi norma di diritto comunitario (sentenze 3 marzo 1988, causa
85/86, Commissione/BEI, Racc. pag. 1281, e 2 dicembre 1992, causa
C-370/89, SGEEM e Etroy/BEI, Racc. pag. I-6211).
128.
Orbene, nel caso di specie, la BCE non avrebbe dimostrato in che modo
una normativa adottata dal legislatore comunitario nell'ambito della
lotta contro la frode possa in pratica impedirle di assolvere i suoi
compiti specifici. L'indipendenza della BCE, in particolare, non
sarebbe affatto messa in discussione dal fatto che al suo interno
possono essere condotte, con l'intervento di un organo indipendente
come l'OLAF, indagini amministrative contro la frode destinate ad
accertare elementi di fatto, rispetto ai quali spetta successivamente
alla BCE o alle autorità nazionali prendere provvedimenti.
129.
Infine, il regolamento n. 1073/1999 offrirebbe tutte le garanzie
richieste quanto al rispetto dei diritti fondamentali, come
risulterebbe in particolare dagli artt. 4, nn. 1 e 6, 6, n. 3, e 14.
Giudizio della Corte
130.
Per pronunciarsi sul motivo sollevato dalla BCE, occorre subito
rilevare che gli autori del Trattato CE hanno manifestamente inteso
garantire che la BCE sia in grado di assolvere in maniera indipendente
i compiti ad essa attribuiti da questo Trattato.
131.
La manifestazione più specifica di questa volontà risiede
nell'art. 108 CE che vieta espressamente da un lato, alla BCE e ai
membri degli organi decisionali di quest'ultima di sollecitare o di
accettare, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti
conferiti alla BCE dal Trattato CE e dallo statuto del SEBC, istruzioni
dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati
membri o da ogni altro organismo e, dall'altro, alle dette istituzioni
o organi comunitari e governi di cercare di influenzare i membri degli
organi decisionali della BCE nell'assolvimento dei compiti di
quest'ultima.
132.
Occorre anche rilevare che la BCE è dotata della
personalità giuridica, che dispone di risorse e di un bilancio
propri nonché dei propri organi decisionali e gode dei privilegi
e delle immunità necessari all'assolvimento dei suoi compiti o
ancora che solo la Corte, su istanza del consiglio direttivo o del
comitato esecutivo, può dichiarare dimissionario un membro del
comitato esecutivo della BCE alle condizioni previste all'art. 11, n.
4, dello statuto del SEBC. Trattasi certamente di un insieme di fattori
in grado di contribuire a rafforzare l'indipendenza così sancita
dall'art. 108 CE.
133.
E' tuttavia giocoforza costatare, da una parte, che istituzioni
comunitarie quali, in particolare, il Parlamento, la Commissione, o la
Corte stessa, beneficiano di un'indipendenza e di garanzie paragonabili
sotto numerosi aspetti a quelle di cui è così munita la
BCE. A questo proposito, si può per esempio fare riferimento
all'art. 213, n. 2, CE, che precisa che i membri della Commissione
devono esercitare le loro funzioni in piena indipendenza,
nell'interesse generale della Comunità. La detta disposizione
stabilisce, in termini piuttosto simili a quelli utilizzati dall'art.
108 CE, che i membri della Commissione nell'adempimento dei loro doveri
non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo
né da alcun organismo o, ancora, che ciascuno Stato membro si
impegna a non cercare di influenzare i membri medesimi nell'esecuzione
dei loro compiti.
134.
Dall'altra parte, come risulta dalle stessa formulazione dell'art. 108
CE, le influenze esterne da cui questa disposizione mira a proteggere
la BCE e i suoi organi decisionali sono quelle che potrebbero
interferire con l'assolvimento dei «compiti» di cui il
Trattato CE e lo statuto del SEBC investono la BCE. Come l'avvocato
generale ha osservato ai paragrafi 150 e 155 delle sue conclusioni,
l'art. 108 CE mira, in sostanza, a proteggere la BCE da tutte le
pressioni politiche per consentirle di perseguire efficacemente gli
obiettivi assegnati ai suoi compiti, grazie all'esercizio indipendente
dei poteri specifici di cui essa dispone a tali fini in forza del
Trattato CE e dello statuto del SEBC.
135.
Al contrario, come hanno fatto valere giustamente la Commissione e gli
intervenienti, il riconoscimento alla BCE di una tale indipendenza non
ha la conseguenza di distaccarla completamente dalla Comunità
europea e di sottrarla a qualsiasi norma di diritto comunitario.
Infatti, risulta anzitutto dall'art. 105, n. 1, CE che la BCE è
destinata a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della
Comunità europea, mentre l'art. 8 CE precisa che la BCE agisce
nei limiti dei poteri ad essa conferiti dal Trattato CE e dallo statuto
del SEBC. Inoltre, come ha ricordato la Commissione, la BCE si trova
soggetta, alle condizioni previste da questo Trattato e dal detto
statuto, a diversi controlli comunitari, in particolare a quelli della
Corte di giustizia e della Corte dei conti. Infine, sembra che gli
autori del Trattato CE non hanno affatto inteso sottrarre la BCE ad
ogni forma di intervento normativo del legislatore comunitario, come
testimoniato, in particolare, dagli artt. 105, n. 6, CE, 107, nn. 5 e
6, CE, nonché 110, n. 1, primo trattino, e 3, CE, richiamati
dalla Commissione.
136.
Da quanto precede risulta che niente permette di escludere a priori che
il legislatore comunitario possa adottare, in base alle competenze di
cui dispone in forza del Trattato CE e alle condizioni previste da
quest'ultimo, provvedimenti normativi applicabili nei confronti della
BCE.
137.
E' d'altronde giocoforza costatare che, come hanno sottolineato sia la
Commissione che l'avvocato generale al paragrafo 160 delle sue
conclusioni, la BCE non ha dimostrato come il fatto che essa sia
soggetta a provvedimenti adottati dal legislatore comunitario nel
settore della lotta contro la frode e ogni altra attività
illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità
europea, come quelli previsti dal regolamento n. 1073/1999, possa
incidere sulla sua capacità di perseguire in modo indipendente
gli specifici compiti ad essa attribuiti dal Trattato CE.
138.
A questo riguardo, occorre in primo luogo costatare che né la
circostanza che l'OLAF sia stato istituito dalla Commissione e sia
integrato nelle strutture amministrative e di bilancio di quest'ultima
alle condizioni previste dalla decisione 1999/352, né il fatto
che un tale organo esterno alla BCE abbia ricevuto dal legislatore
comunitario poteri d'indagine alle condizioni previste dal regolamento
n. 1073/1999 sono in grado, come tali, di ledere l'indipendenza della
BCE.
139.
Infatti, come risulta in particolare dal quarto, dal decimo, dal
dodicesimo e dal diciottesimo considerando, nonché dagli artt.
4, 5, secondo comma, 6, 11 e 12 del regolamento n. 1073/1999, il regime
istituito dal detto regolamento traduce la ferma volontà del
legislatore comunitario di subordinare la concessione dei poteri
attribuiti all'OLAF, da una parte, all'esistenza di garanzie dirette ad
assicurare una piena indipendenza di quest'ultimo, in particolare
rispetto alla Commissione, e, dall'altra, al pieno rispetto delle
regole di diritto comunitario, tra le quali, in particolare, il
protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
europee, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali
nonché lo statuto dei dipendenti delle Comunità europee e
il regime applicabile agli altri agenti di queste.
140.
Inoltre, dalle disposizioni del regolamento n. 1073/1999 risulta che
l'esercizio dei detti poteri si trova soggetto a diverse regole e
garanzie specifiche, mentre il loro oggetto è chiaramente
delimitato. A quest'ultimo riguardo, l'art. 2 del regolamento n.
1073/1999 prevede che le indagini amministrative dell'OLAF sono
condotte al fine di conseguire gli obiettivi definiti all'art. 1 di
questo regolamento e di accertare, ove opportuno, l'irregolarità
delle attività controllate. I mezzi di cui dispone l'OLAF ai
fini del perseguimento di questi obiettivi sono oggetto di una precisa
elencazione, in particolare agli artt. 4, 7 e 9 del detto regolamento.
141.
Come il Consiglio ha giustamente rilevato, il regime di indagine
istituito dal regolamento n. 1073/1999 mira specificamente a permettere
la verifica di sospetti relativi a fatti di frode, di corruzione o ad
altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della
Comunità europea, senza essere affatto simile a forme di
controllo, che, come il controllo finanziario, possono presentare un
carattere sistematico. Contrariamente a quanto sostenuto dalla BCE a
questo riguardo, la decisione del direttore dell'OLAF di aprire
un'indagine, come del resto quella di un'istituzione, di un organo o di
un organismo istituito dai trattati o sulla base di questi, di chiedere
una tale apertura, non può intervenire in assenza di sospetti
sufficientemente seri. Inoltre, come ha ricordato la stessa BCE, dalla
formulazione dell'art. 6, n. 3, del regolamento n. 1073/1999 risulta
che il mandato scritto di cui devono essere muniti gli ispettori
dell'OLAF indica obbligatoriamente l'oggetto dell'indagine.
142.
Quanto ad eventuali mancanze nell'applicazione delle disposizioni di
questo regolamento, è sufficiente costatare che esse non possono
comportare l'illegittimità di quest'ultimo.
143.
In secondo luogo, occorre rilevare che, come osservato sia dalla
Commissione e dal governo olandese che dall'avvocato generale al
paragrafo 167 delle sue conclusioni, le indagini interne che l'OLAF
può essere portato ad effettuare devono anche essere eseguite,
come risulta dall'art. 4, n. 1, secondo comma, del regolamento n.
1073/1999, alle condizioni e secondo le modalità previste da
decisioni che ogni istituzione, organo e organismo adotta,
sicché non si deve escludere che eventuali specificità
legate all'assolvimento dei compiti della BCE se del caso siano prese
in considerazione da quest'ultima in occasione dell'adozione di una
tale decisione, a condizione per la BCE di dimostrare la
necessità delle restrizioni che essa stabilirebbe al riguardo.
144.
Ammettendo d'altronde che taluni operatori economici possano essere
turbati dal fatto che un organo come l'OLAF abbia ricevuto taluni
poteri di indagine nei confronti della BCE, poiché i detti
operatori ignorerebbero la natura esatta dei detti poteri o l'esistenza
delle varie garanzie alle quali il legislatore comunitario ha
subordinato la loro concessione, e in particolare quelle dirette a
garantire la piena indipendenza dell'OLAF, non si può sostenere
che una tale circostanza, la cui fonte starebbe esclusivamente in un
difetto d'informazione o in un'erronea percezione della realtà
da parte degli operatori interessati, avrebbe come conseguenza che il
regolamento n. 1073/1999 leda l'indipendenza della BCE.
145.
Dalle considerazioni che precedono risulta che il motivo della BCE
relativo all'asserita lesione della sua indipendenza deve essere
respinto e che il regolamento n. 1073/1999 non può quindi essere
dichiarato inapplicabile per tale motivo in applicazione dell'art. 241
CE.
Sul motivo relativo ad una lesione del principio di
proporzionalità
Argomenti della BCE
146.
Con il suo quarto motivo la BCE sostiene che il regolamento n.
1073/1999 deve essere dichiarato inapplicabile perché esso viola
il principio di proporzionalità.
147.
La BCE fa valere, in primo luogo, che è inutile estenderle il
regime di indagine previsto dal detto regolamento tenuto conto
dell'esistenza di vari altri meccanismi di controllo adeguati ai fini
di prevenire e di lottare contro la frode al suo interno.
148.
A questo riguardo, essa fa riferimento all'art. 27 dello statuto del
SEBC il quale prevede, da una parte, che la contabilità della
BCE viene verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal
consiglio direttivo della BCE ed accettati dal consiglio, e,
dall'altra, che la Corte dei conti compie un esame dell'efficienza
operativa della gestione della BCE.
149.
Inoltre, il consiglio direttivo della BCE, agendo in base ai poteri di
organizzazione autonoma di quest'ultima, avrebbe creato due altri
livelli di controllo, cioè la DRI e il comitato antifrode della
BCE.
150.
Dalla decisione impugnata e dalla circolare amministrativa 12 ottobre
1999, 8/99, sulla carta di revisione della BCE, risulterebbe, da un
lato, che la DRI, che sarebbe dotata di un elevato grado di competenza,
si è vista conferire la responsabilità di indagare e di
fare relazione, senza restrizioni, sui casi di frode e, dall'altro, che
questa unità funziona sotto la diretta responsabilità del
presidente della BCE e beneficia di una piena indipendenza funzionale.
151.
Secondo le esplicazioni fornite dalla BCE, la DRI sarebbe peraltro
tenuta a rispettare varie norme di revisione internazionalmente
riconosciute, tra le quali le norme per la pratica professionale della
revisione interna stabilite dall'Istituto dei revisori interni
nonché il codice sulle norme internazionali di revisione e le
istruzioni internazionali di revisione, decretate dalla Federazione
internazionale dei contabili, che enuncerebbero varie regole di
comportamento applicabili ai revisori, invitandoli in particolare ad
essere attenti al rischio di frodi e a contribuire a prevenire ed
individuare queste ultime.
152.
In secondo luogo, la BCE fa valere che numerose sue decisioni o
operazioni esigono il mantenimento di un elevato grado di riservatezza.
Da ciò dipenderebbe, in particolare, l'esito del processo di
adozione delle decisioni della BCE che fissano tassi di interesse per
le operazioni di politica monetaria, l'aspetto tecnico della produzione
di banconote e gli interventi destinati ad influenzare i tassi di
cambio.
153.
La BCE ne deduce che, se fosse soggetta al regolamento n. 1073/1999,
essa sarebbe costretta ad escludere dall'ambito delle indagini
dell'OLAF tutte le sue attività collegate ai compiti
fondamentali elencati all'art. 105, n. 2, CE, il cui controllo dovrebbe
quindi essere attribuito alla sola DRI, sicché il ruolo che
spetterebbe all'OLAF sarebbe marginale e, pertanto, inadeguato agli
obiettivi perseguiti dal detto regolamento.
154.
In terzo luogo, la BCE sostiene che essa si caratterizza per un modo di
funzionamento fortemente decentralizzato che implica numerosi
interventi delle BCN. Tenuto conto di questa decentralizzazione, la
circostanza che i poteri di indagine interna concessi all'OLAF
riguardano solo la BCE, ad esclusione delle BCN, sarebbe in grado di
privare i detti poteri della loro effettività nella lotta contro
la frode, poiché l'OLAF non potrebbe condurre le sue indagini
all'interno delle BCN.
155.
Al contrario secondo le spiegazioni fornite dalla BCE, il coordinamento
delle funzioni di revisione interna della BCE e delle BCN avrebbe fatto
oggetto di vari provvedimenti adottati dal consiglio direttivo della
BCE, che da parte loro sarebbero idonei a consentire il compimento di
revisioni congiunte in questi diversi ambiti.
Giudizio della Corte
156.
In via preliminare occorre ricordare che il principio di
proporzionalità, che è parte integrante dei principi
generali del diritto comunitario, esige che gli strumenti predisposti
da una norma comunitaria siano idonei a realizzare lo scopo perseguito
e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo [v., in
particolare, sentenze 18 novembre 1987, causa 137/85, Maizena, Racc.
pag. 4587, punto 15, e 10 dicembre 2002, causa C-491/01, British
American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 122].
157.
Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni
menzionate al punto precedente, occorre sottolineare che si deve
riconoscere al legislatore comunitario un ampio potere discrezionale in
un settore come quello del caso di specie, per cui solo la manifesta
inidoneità di una misura adottata in tale ambito, in relazione
allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire, può
inficiare la legittimità di una tale misura [v., in tal senso,
sentenza British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco,
citata, punto 123, e giurisprudenza citata].
158.
Orbene, in primo luogo la BCE non ha dimostrato che il legislatore
comunitario avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione.
Infatti, esso ha potuto considerare che, nonostante l'esistenza di
meccanismi di controllo propri delle differenti istituzioni, organi o
organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi, tra i quali
quelli a cui fa riferimento, per quello che la riguarda, la BCE, ai
fini di rafforzare la prevenzione e la lotta contro la frode, la
corruzione e le altre irregolarità lesive degli interessi
finanziari della Comunità europea, era necessario instaurare un
meccanismo di controllo nel contempo centralizzato all'interno di uno
stesso organo, specializzato, nonché esercitato in modo
indipendente e uniforme rispetto alle dette istituzioni, organi e
organismi.
159.
A questo riguardo, da un lato occorre rilevare che la funzione di
indagine attribuita all'OLAF differisce per la sua natura e per il suo
oggetto specifici, ricordati al punto 141 della presente sentenza, da
compiti di controllo generale come quelli di cui sono in particolare
investiti la Corte dei conti, per quanto riguarda l'esame
dell'efficienza operativa della gestione della BCE, e i revisori
esterni indipendenti, per quanto riguarda la verifica della
contabilità di quest'ultima.
160.
Per quanto attiene, dall'altro lato, alle funzioni attribuite alla DRI
e al comitato antifrode della BCE dalla decisione impugnata, il
legislatore comunitario ha potuto ritenere che meccanismi di controllo
eterogenei, che sarebbero adottati a livello delle istituzioni, degli
organi o degli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi,
e le cui esistenza e modalità sarebbero lasciate alla
valutazione di ognuno di questi non costituivano, tenuto conto degli
obiettivi perseguiti, una soluzione dotata di un grado di efficacia
equivalente a quello che sembra potere offrire un regime che abbia come
oggetto quello di centralizzare la funzione di indagine all'interno di
un medesimo organo specializzato e indipendente. Occorre infatti
ricordare a quest'ultimo riguardo che il regolamento n. 1073/1999 ha
avuto per oggetto in particolare di affidare all'OLAF una funzione di
indagine chiamata ad esercitarsi sia all'interno delle dette
istituzioni, organi e organismi tramite il ricorso alle indagini dette
«interne» che all'esterno degli stessi tramite le indagini
dette «esterne».
161.
Quanto alla circostanza, in secondo luogo, che il SEBC funzionerebbe
sotto vari aspetti in modo decentralizzato, essa non sembra affatto in
grado di privare di ogni efficacia le indagini condotte dall'OLAF
all'interno della BCE e la comunicazione da parte di questa
d'informazioni all'OLAF in conformità alle disposizioni del
regolamento n. 1073/1999, e ciò indipendentemente dai risultati
che potrebbero ottenersi all'esito di eventuali controlli esercitati,
secondo i modi appropriati, sulle BCN. In ogni caso, la BCE non ha
indicato, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 187 delle
sue conclusioni, le ragioni precise che permetterebbero di concludere
per una tale mancanza di efficacia per quanto riguarda le dette
indagini e comunicazione.
162.
Se non è contestabile, in terzo luogo, che certi tipi di
informazioni sensibili relative alle attività della BCE devono
poter beneficiare del segreto affinché i compiti ad essa
conferiti dal Trattato CE non siano messi in pericolo, occorre
ricordare, a questo riguardo, che il regolamento n. 1073/1999 ha
espressamente previsto, come risulta dal suo art. 4, n. 1, secondo
comma, che le indagini interne dell'OLAF devono esercitarsi alle
condizioni e secondo le modalità previste dal detto regolamento
nonché da decisioni di ogni istituzione, organo o organismo.
Come osservato al punto 143 della presente sentenza, non può
quindi escludersi che talune specificità legate all'assolvimento
dei compiti di cui è investita la BCE se del caso siano prese in
considerazione da quest'ultima in occasione dell'adozione della
decisione di cui all'art. 4, n. 1, secondo comma, del regolamento n.
1073/1999, a condizione per la BCE di dimostrare la necessità
delle restrizioni che essa determinerebbe al riguardo.
163.
Specificità del genere non sono invece secondo ogni evidenza
tali che la loro eventuale presa in considerazione possa portare, come
sostiene la BCE, a privare i poteri dell'OLAF di ogni efficacia
escludendo un accesso di quest'ultimo alla maggior parte dei documenti
detenuti dalla BCE. Come ha rilevato l'avvocato generale al punto 186
delle sue conclusioni, occorre inoltre tenere conto del fatto che, in
forza degli artt. 8 del regolamento n. 1073/1999 e 287 CE, le
informazioni comunicate e ottenute nell'ambito delle indagini interne
sono coperte dal segreto professionale, per cui la loro eventuale
comunicazione e la loro utilizzazione si trovano soggette a condizioni
molto severe.
164.
Ne consegue che il motivo relativo ad una pretesa violazione del
principio di proporzionalità in ragione dell'applicazione del
regolamento n. 1073/1999 nei confronti della BCE deve essere respinto e
che il detto regolamento non può quindi essere dichiarato
inapplicabile per tale motivo in applicazione dell'art. 241 CE.
165.
Poiché i quattro motivi sollevati dalla BCE a sostegno
dell'eccezione che essa ha presentato sul fondamento dell'art. 241 CE
sono stati così respinti, occorre concludere che il regolamento
n. 1073/1999 si applica nei confronti della BCE. Si deve allora
esaminare se la decisione impugnata debba essere annullata per il
motivo che essa violerebbe, come sostiene la Commissione, le
disposizioni del detto regolamento, cosa che viene contestato dalla BCE.
Sulla violazione del regolamento n. 1073/1999
Argomenti della BCE
166.
La BCE contesta la fondatezza degli argomenti invocati dalla
Commissione a sostegno del suo ricorso come esposti ai punti 52-55
della presente sentenza. Essa sostiene infatti che la decisione
impugnata non viola affatto le disposizioni del regolamento n.
1073/1999, per cui questo ricorso dovrebbe essere respinto.
167.
Secondo la BCE i poteri di indagine conferiti alla DRI preesistevano
alla decisione impugnata, che sul punto avrebbe avuto un effetto
meramente declaratorio, come sarebbe confermato in particolare dall'uso
dell'indicativo presente nell'ottavo considerando e all'art. 2 della
detta decisione, che prevedono che la DRI «è»
incaricata di effettuare le indagini amministrative al fine di lottare
contro la frode e le altre attività illecite lesive degli
interessi finanziari della BCE. Il solo elemento nuovo introdotto dalla
decisione impugnata consisterebbe nell'aumento dell'indipendenza della
DRI grazie alla creazione del comitato antifrode della BCE. Così
facendo, la BCE si sarebbe limitata a rispondere, tramite l'adozione di
un provvedimento di organizzazione interna, all'imperativo di lottare
contro la frode nel modo più adatto alle sue funzioni.
168.
Poiché il regolamento n. 1073/1999 non potrebbe essere
interpretato nel senso di impedire alla BCE di rafforzare i meccanismi
esistenti al suo interno per lottare contro la frode, dato che la
competenza dell'OLAF non è esclusiva in questo ambito, la
decisione impugnata non violerebbe il detto regolamento. Essa non
escluderebbe qualsiasi ruolo per l'OLAF, dato che i due sistemi di
controllo interessati possono del resto coesistere.
169.
Inoltre, la BCE sostiene che il regolamento n. 1073/1999 non la obbliga
ad adottare una decisione come quella di cui all'art. 4, nn. 1, secondo
comma, e 6, dello stesso, come sarebbe dimostrato dal tenore di questo
comma, che si limiterebbe a chiedere alle istituzioni, agli organi e
organismi interessati di «concerta[rsi] sulla disciplina da
istituire con tali decisioni». Le dette istituzioni, organi e
organismi rimarrebbero dunque liberi di astenersi dall'adottare una
tale decisione e di rimettersi ai trattati, ai principi generali del
diritto comunitario, al loro statuto e al medesimo regolamento n.
1073/1999. La BCE fa valere inoltre che non è previsto alcun
termine per l'eventuale adozione di una tale decisione.
170.
Del resto, adottando la decisione impugnata, la BCE non avrebbe affatto
inteso dare attuazione all'art. 4, nn. 1, secondo comma, e 6 del
regolamento n. 1073/1999.
171.
Infine, la questione se, non avendo attuato le dette disposizioni, la
BCE possa avere violato un obbligo di agire risultante dal Trattato CE
non può essere affrontata nell'ambito di un ricorso fondato
sull'art. 230 CE, ma richiederebbe l'introduzione di un ricorso sul
fondamento dell'art. 232 CE.
Giudizio della Corte
172.
Si deve osservare, come la Commissione fa giustamente valere, che la
decisione impugnata deve essere letta alla luce dei suoi considerando.
173.
Orbene, è giocoforza costatare a questo riguardo che le
spiegazioni fornite dai detti considerando per giustificare l'adozione
dei provvedimenti contenuti nella decisione impugnata esprimono una
volontà della BCE di istituire un regime distinto ed esclusivo
rispetto a quello previsto dal regolamento n. 1073/1999, e ciò
per il motivo principale che, secondo la BCE, il detto regolamento non
potrebbe ad essa applicarsi.
174.
Infatti, dal combinato disposto del primo e del terzo fino all'ottavo
considerando della decisione impugnata risulta chiaramente che questa
intende affidare alla DRI l'esercizio di un compito di indagine che
sarebbe specificamente devoluto alla BCE. Ne risulta altresì che
questa decisione è stata in particolare adottata sul fondamento
della considerazione che la BCE dispone del proprio bilancio e delle
proprie risorse finanziarie che corrispondono ai suoi interessi
finanziari propri, distinti dagli interessi finanziari della
Comunità europea, e che occorrerebbe, nella lotta contro la
frode, conservare la ripartizione e l'equilibrio attuali delle
responsabilità tra le istituzioni della Comunità europea
e la BCE, nonché tenere conto dell'indipendenza di quest'ultima.
175.
Considerazioni del genere, che si trovano del resto alla base stessa
degli argomenti sviluppati dalla BCE nell'ambito della presente istanza
per dimostrare la non applicabilità del regolamento n.
1073/1999, traducono in modo manifesto una decisione della BCE di
considerare inapplicabile nei suoi confronti il detto regolamento
nonché un rifiuto di adottare la decisione prevista dall'art. 4,
nn. 1, secondo comma, e 6, del detto regolamento, e non, come
suggerisce la BCE, una mera volontà di rafforzare meccanismi di
lotta contro la frode istituiti a titolo del suo potere autonomo di
organizzazione interna.
176.
Questa conclusione è anche confortata dall'esame del dispositivo
della decisione impugnata.
177.
A questo riguardo, occorre infatti osservare che, come emerge da un
paragone tra, da una parte, i considerando e le disposizioni del
regolamento n. 1073/1999 e, dall'altra, quelli della decisione
impugnata, il regime previsto da questa decisione è modellato in
misura molto ampia, come l'avvocato generale ha rilevato al paragrafo
87 delle sue conclusioni, su quello istituito dal detto regolamento.
178.
Questa circostanza, nonché il fatto che la decisione impugnata,
benché ometta ogni riferimento ai poteri di cui è
investito l'OLAF e ad una eventuale cooperazione operativa con
quest'ultimo, stabilisce tuttavia al suo art. 1, n. 9, un principio
secondo il quale il comitato antifrode della BCE avrà il compito
di allacciare rapporti con il comitato di sorveglianza dell'OLAF,
traducono una decisione di non applicare il regime previsto dal
regolamento n. 1073/1999.
179.
Letta alla luce delle considerazioni che precedono, la precisazione
contenuta all'art. 2 della decisione impugnata, secondo cui la DRI
è responsabile delle indagini e delle segnalazioni per tutte le
questioni connesse alla prevenzione e all'individuazione delle frodi e
delle altre attività illecite, deve essere interpretata, come
osserva l'avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, nel
senso che essa mira a conferire alla DRI un monopolio per quanto
riguarda indagini e segnalazioni del genere.
180.
Letto alla luce delle stesse considerazioni, l'art. 5 della decisione
impugnata traduce da parte sua la decisione della BCE di escludere, per
i membri del suo personale, l'obbligo di cooperare con gli agenti
dell'OLAF e di informarli, previsto all'art. 4, n. 6, lett. a), del
regolamento n. 1073/1999. Infatti, senza contenere il minimo
riferimento a questo obbligo, il detto art. 5 prevede in capo al
personale della BCE un obbligo di informare il comitato antifrode della
BCE o la DRI di ogni frode o attività illecita lesiva degli
interessi finanziari della BCE e vieta che i membri del personale
subiscano per tale motivo un trattamento ingiusto o discriminatorio.
181.
Da quanto precede risulta che, adottando la decisione impugnata,
fondata sulla premessa erronea che il regolamento n. 1073/1999 non
sarebbe applicabile nei confronti della BCE e che traduce di
conseguenza la volontà di quest'ultima di organizzare in modo
esclusivo la lotta contro la frode al suo interno, la BCE ha escluso
l'applicazione del regime istituito dal detto regolamento e ha
sostituito all'adozione della decisione di cui all'art. 4, nn. 1,
secondo comma, e 6, di quest'ultimo, l'istituzione di un regime
distinto e proprio alla BCE.
182.
Escludendo l'applicazione del regolamento n. 1073/1999 e rifiutando di
adattare le sue procedure interne per soddisfare i requisiti stabiliti
dallo stesso, la BCE ha violato il detto regolamento, in particolare il
suo art. 4, e ha superato il margine di autonomia organizzativa propria
che essa mantiene nell'ambito della lotta contro la frode.
183.
Non vi è peraltro alcun dubbio, contrariamente a quanto sostiene
la BCE, che l'art. 4, nn. 1, secondo comma, e 6, del regolamento n.
1073/1999 impone alle istituzioni, agli organi e agli organismi
istituiti dai trattati o sulla base di questi l'obbligo di adottare la
decisione a cui queste disposizioni fanno riferimento. Questa
conclusione si impone, come ha esposto l'avvocato generale ai paragrafi
90, 91 e 94 delle sue conclusioni, alla luce sia del tenore delle dette
disposizioni che del decimo considerando del regolamento n. 1073/1999.
184.
Quanto alla circostanza che queste stesse disposizioni non prevedono un
termine ai fini dell'adozione di una tale decisione, è
sufficiente rilevare che essa non ha la minima conseguenza sulla
costatazione fatta al punto 181 della presente sentenza.
185.
D'altronde, il ricorso di cui trattasi, che mira all'annullamento della
decisione impugnata sul fondamento dei motivi relativi alla violazione
del regolamento n. 1073/1999 e accolti al punto 181 della presente
sentenza, contrariamente a quanto sostiene la BCE non può essere
confuso con il ricorso, distinto, che avrebbe potuto essere proposto,
se del caso, contro la BCE sul fondamento dell'art. 232 CE per far
dichiarare la mancata adozione, da parte di quest'ultima, della
decisione imposta ai sensi dell'art. 4, nn. 1, secondo comma, e 6, del
regolamento n. 1073/1999.
186.
Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso
della Commissione deve essere accolto e che la decisione impugnata deve
essere annullata.
Sulle spese
187.
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la BCE,
rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese. Ai sensi
dell'art. 69, n. 4, primo comma, dello stesso regolamento, il Regno dei
Paesi Bassi, il Parlamento e il Consiglio sopportano le proprie spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Banca centrale europea 7 ottobre 1999,
1999/726/CE, relativa alla prevenzione delle frodi (BCE/1999/5),
è annullata.
2) La Banca centrale europea è condannata alle spese.
3) Il Regno dei Paesi Bassi, il Parlamento europeo e il Consiglio
dell'Unione europea sopportano le proprie spese.
31
luglio 2003 - SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ
EUROPEE SULLA CAUSA CONCERNENTE L’OLAF
http://www.ecb.int/press/pr/date/2003/html/pr030731_1.it.html
In data 10 luglio 2003 la Corte di giustizia delle Comunità
europee si è pronunciata sulla causa C-11/00 Commissione delle
Comunità europee contro Banca centrale europea, in cui la
Commissione contestava la validità della Decisione della Banca
centrale europea 1999/726/CE, del 7 ottobre 1999, relativa alla
prevenzione delle frodi (BCE/1999/5).
La BCE evidenzia che fra la Commissione e la BCE stessa vi è
sempre stato pieno accordo sull’esigenza di contrastare le frodi e le
altre attività illecite nella Comunità. La BCE
attribuisce grande importanza agli sforzi tesi a combattere le frodi.
È in questo spirito che la BCE ha stabilito, con la decisione
del 7 ottobre 1999, un progetto generale di disciplina antifrode
affidato a un comitato indipendente, con finalità di prevenzione
e individuazione delle frodi e delle altre attività illecite
lesive degli interessi finanziari della BCE; progetto che riflette il
regime previsto dal regolamento europeo riguardante le indagini
condotte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). La BCE
prende atto della decisione della Corte di giustizia delle
Comunità europee, secondo cui tale regolamento è
applicabile alla BCE e, pertanto, la protezione degli interessi
finanziari della BCE contro le frodi e le altre attività
illecite deve essere assicurata nel quadro del regime generale vigente
a livello europeo e non separatamente come avvenuto finora.
La BCE nota con favore che la Corte di giustizia sottolinea
l’indipendenza della BCE stessa dichiarando: "gli autori del Trattato
CE hanno manifestamente inteso garantire che la BCE sia in grado di
assolvere in maniera indipendente i compiti ad essa attribuiti da
questo Trattato". Pertanto, l’applicazione del regolamento europeo
concernente le indagini condotte dall’OLAF non deve ledere
l’indipendenza della BCE nello svolgimento dei propri compiti.
Nel pieno rispetto della decisione della Corte di giustizia in merito
alla causa in questione, la BCE si adopererà al fine di adeguare
le proprie regole e procedure interne all’a ssetto normativo di cui
alla sentenza della Corte, e adotterà le misure necessarie al
fine di assicurare uno stretto coordinamento con l’OLAF nella lotta
contro le frodi.
A tale proposito, la BCE apprezza l’enfasi posta dalla Corte di
giustizia sul fatto che "non si deve escludere che eventuali
specificità legate all’assolvimento dei compiti della BCE se del
caso siano prese in considerazione da quest’ultima" in sede di adozione
delle necessarie procedure e condizioni tese a regolare le
attività dell’OLAF nei confronti della BCE, e sul fatto che
spetta alla "BCE di dimostrare la necessità delle restrizioni
che essa stabilirebbe al riguardo". La BCE rileva che la Corte di
giustizia ha riconosciuto che alcune informazioni delicate relative
alle attività della BCE devono essere soggette al vincolo della
riservatezza in modo da non mettere a repentaglio lo svolgimento dei
compiti assegnati alla stessa dal Trattato CE.
Banca centrale europea
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