I protocolli dei savi
anziani di Francoforte
- PROTOCOLLO che modifica il protocollo sui privilegi e sulle
immunità delle Comunità europee
- PROTOCOLLO SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E
DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
- PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA
- Protocollo sullo statuto dell'Istituto monetario europeo
Trattato
di Maastricht
PROTOCOLLO che modifica il protocollo sui privilegi e sulle
immunità delle Comunità europee
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che, conformemente all'articolo 40 dello statuto del
Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea
nonché conformemente all'articolo 21 dello statuto dell'Istituto
monetario europeo, la Banca centrale
europea e l'Istituto monetario europeo beneficiano sul territorio degli
Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari
all'assolvimento dei loro compiti,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato
che istituisce la Comunità europea:
Articolo unico
Al protocollo sui privilegi e sulle
immunità delle Comunità europee, allegato al
trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica
delle Comunità europee, sono aggiunte le seguenti disposizioni:
«Articolo 23
Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai
membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle
disposizioni del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di Banche
centrali e della Banca centrale europea.
La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e
parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale,
nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno
comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività
della Banca e dei suoi organi svolgentesi secondo le condizioni dello
statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale
europea, non darà luogo
all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.
Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all'Istituto
monetario europeo. Il suo
scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione
fiscale.»
Testo
della Costituzione europea
Roma, 29 ottobre 2004
Articolo III-189
Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale‚
incluso lo statuto della banca centrale nazionale‚ sia compatibile con
la Costituzione e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali
e della Banca centrale europea.
PROTOCOLLO
SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA
CENTRALE EUROPEA
Articolo 40
Privilegi e immunità
La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e
delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti,
alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle
immunità delle Comunità europee.
C 310/266 IT Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea 16.12.2004
7. PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE
IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo III‑434 della Costituzione,
l'Unione gode sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle
immunità necessari all'assolvimento della sua missione,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato
che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce
la Comunità europea dell'energia atomica:
CAPO I
BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL'UNIONE
Articolo 1
I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti
da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli
averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di
coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della
Corte di giustizia.
Articolo 2
Gli archivi dell'Unione sono inviolabili.
Articolo 3
L'Unione e i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi
imposta diretta.
I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro
possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso
dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi
nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui per suo
uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e
tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non
deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno
dell'Unione.
Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte,
tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di
utilità generale.
Articolo 4
L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione
all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati
al suo uso ufficiale. Gli oggetti così importati non saranno
ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio dello Stato nel quale
sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni
accette al governo di tale Stato.
Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto
e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle sue
pubblicazioni.
CAPO II
COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE
Articolo 5
Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno
Stato membro, per le loro
comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti,
del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle
istituzioni dell'Unione non possono essere censurate.
Articolo 6
I presidenti delle istituzioni dell'Unione possono rilasciare ai membri
ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è
stabilita da un regolamento europeo del Consiglio, che delibera a
maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità
degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare
sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni
stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli
altri agenti dell'Unione.
La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali
lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati
terzi.
CAPO III
MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 7
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è
apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento
europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne
ritornano.
Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e
di controllo dei cambi:
a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concessi agli alti
funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;
b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni
concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale
temporanea.
Articolo 8
I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti
o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio
delle loro funzioni.
Articolo 9
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso:
a) beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità
riconosciute ai membri del Parlamento del loro Stato,
b) non possono, sul territorio di ogni altro Stato membro, essere
detenuti né essere oggetto di
procedimenti giudiziari.
L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di
riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante
delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento
europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.
CAPO IV
RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE
ISTITUZIONI DELL'UNIONE
Articolo 10
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavoro delle
istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti
tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i
loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione,
dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.
Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi
consultivi dell'Unione.
CAPO V
FUNZIONARI E AGENTI DELL'UNIONE
Articolo 11
Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro
cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell'Unione:
a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro
compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti,
con riserva dell'applicazione delle disposizioni della Costituzione
relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei
funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla
competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare
in merito ai litigi tra l'Unione ed i suoi funzionari ed altri agenti.
Continuano a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione
delle loro funzioni;
b) non sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione
né alle formalità di registrazione degli stranieri. Lo
stesso vale per i loro coniugi e i familiari a loro carico,
c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia
valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai
funzionari delle organizzazioni internazionali;
d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed
i propri effetti personali, in occasione della loro prima entrata in
funzione nello Stato interessato, e del diritto di riesportare in
franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla
cessazione delle loro funzioni nel suddetto Stato, fatte salve,
nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal
governo dello Stato in cui il diritto è esercitato;
e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura
destinata al loro uso personale, acquistata nello Stato della loro
ultima residenza o nello Stato di cui sono cittadini alle condizioni
del mercato interno di tale Stato, e di riesportarla in franchigia,
fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute
necessarie dal governo dello Stato interessato.
Articolo 12
Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dalla legge europea, i
funzionari e gli agenti dell'Unione sono soggetti, a profitto di
quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla
stessa versati. Detta legge è adottata previa consultazione
delle istituzioni interessate.
I funzionari e altri agenti dell'Unione sono esenti da imposte
nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.
Articolo 13
Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio,
dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse
fra gli Stati membri dell'Unione al fine di evitare le doppie
imposizioni, i funzionari e altri agenti dell'Unione, i quali, in
ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio
dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di uno Stato
membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento
dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nello
Stato di residenza che nello Stato del domicilio fiscale, come tuttora
domiciliati in quest'ultimo Stato qualora esso sia membro dell'Unione.
Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché
non eserciti una propria attività professionale, nonché
ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente
articolo e in loro custodia.
I beni mobili appartenenti alle persone di cui al primo comma e che si
trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti
dall'imposta di successione in tale Stato. Ai fini dell'applicazione di
tale imposta, essi sono considerati come se fossero situati nello Stato
del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e
l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali
sulle doppie imposizioni.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non
si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo
dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni
internazionali.
Articolo 14
La legge europea stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile
ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione. Detta legge è
adottata previa consultazione delle istituzioni interessate.
Articolo 15
La legge europea determina le categorie di funzionari e altri agenti
dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, l'articolo 11,
l'articolo 12, secondo comma e l'articolo 13. Essa è adottata
previa consultazione delle istituzioni interessate.
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti
compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi
degli Stati membri.
CAPO VI
PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE
PRESSO L'UNIONE
Articolo 16
Lo Stato membro sul cui territorio è situata la sede dell'Unione
riconosce alle missioni degli Stati terzi accreditate presso l'Unione i
privilegi e le immunità diplomatici d'uso.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 17
I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai
funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente
nell'interesse dell'Unione.
Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere
l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente
ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli
interessi dell'Unione.
Articolo 18
Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni
dell'Unione agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli
Stati membri interessati.
Articolo 19
Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai membri
della Commissione.
Articolo 20
Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici,
agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della
Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle
disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte
di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunità di
giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili anche ai
membri della Corte dei Conti.
Articolo 21
Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai
membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio del
protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea.
La Banca centrale europea è inoltre esente da qualsiasi
imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo
capitale, nonché dalle varie formalità che tali
operazioni possono comportare nello Stato in cui ha la propria sede.
L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le
condizioni dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea, non dà luogo all'applicazione di tasse
sulla cifra d'affari.
Articolo 22
Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli
investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai
rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza
pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.
La Banca europea per gli investimenti è inoltre esente da
qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti
del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali
operazioni possono comportare nello Stato in cui ha la propria sede.
Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comportano
alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei
suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non
dà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.
Protocollo
sullo statuto dell'Istituto monetario europeo
Articolo 21
Privilegi e immunità
L'IME beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle
immunità necessari per l'assolvimento dei suoi compiti, alle
condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle
immunità delle Comunità europee.